06.10.2020 Icon

Esecuzioni e Covid-19: la sospensione non incide sulle vendite

“La sospensione dei termini di cui all’art. 83 d.l. 18 del 2020 non incide direttamente sulle vendite, perché, la deliberazione sull’offerta (art. 572 c.p.c.) e l’eventuale gara fra più offerenti (art. 573 c.p.c.) non danno luogo a un’ “udienza” in senso proprio – sicché tali attività non sono interessate dal differimento ex officio imposto dall’art. 83, comma 1, d.l. n. 18 del 2020”.

Questo è il principio sancito dal Tribunale di Bari con l’ordinanza in commento.

La questione giuridica trae origine dall’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e dall’istanza di sospensione della procedura proposte dalla parte esecutata per impugnare il provvedimento con cui il Giudice dell’esecuzione disponeva l’aggiudicazione di un immobile all’asta.

Nello specifico, con l’opposizione la parte esecutata sosteneva la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 18/2020 fondata sul fatto che, seppure in data 08 Marzo 2020 era stato pubblicato il d.l. n. 11/2020 che prevedeva la sospensione dei termini dal giorno 09 Marzo 2020 per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, in data 10 Marzo 2020 veniva effettuata la vendita e l’immobile veniva aggiudicato dall’unico soggetto partecipante.

Inoltre, a parere dell’opponente doveva ravvisarsi, a partire dalla seconda decade di febbraio, un’alterazione della volontà di mercato causata dalla nota emergenza sanitaria e dalle conseguenze che questa ha avuto sulla libertà di circolazione e, per tale ragione, con un nuovo esperimento di vendita vi sarebbe stata la seria possibilità di conseguire un’alienazione più proficua.

Nel provvedimento in commento, il Giudice adito ha affermato che la sospensione prevista dal decreto-legge in esame è finalizzata ad evitare che il decorso del tempo incida negativamente sull’attività degli ausiliari Giudiziari ma, d’altro canto, né impedisce né rende invalido il compimento degli ordinari compiti previsti dalla loro mansione. Per di più, la deliberazione sull’offerta e la gara fra più offerenti, previste rispettivamente dagli artt. 572 e 573 c.p.c., non dando luogo ad un’udienza, non rientrano nella sospensione prevista dal decreto-legge in esame.

Infine, dal momento che l’attività del professionista è retta dalla singola delega, la quale secondo un orientamento giurisprudenziale maggioritario costituisce lex specialis, non viene modificata o revocata dalle norme sopravvenute, come quella in esame.

Per quanto riguarda poi il profilo dell’alterazione della volontà di mercato, il giudice ha affermato che è necessario stabilire se, nel caso concreto, la vendita si sia svolta nel rispetto dei principi di competitività ed efficacia, come previsto dall’art. 161 ter disp. att. c.p.c.

Nel caso di specie, essendo l’immobile ubicato in Puglia, era consentita la libertà di movimento sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Per di più, a parere del Giudicante, non potrebbe neppure ipotizzarsi il conseguimento di un prezzo superiore con una nuova vendita in considerazione dei pensanti risvolti economici e sociali causati dall’emergenza epidemiologica.

Per queste ragioni, il Tribunale adito ha rigettato l’istanza di sospensione inaudita altera parte, fissando l’udienza di comparizione parti.

Anna Laura Spanu – a.spanu@lascalaw.com

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