Trib. Pescara, 16 agosto 2013 (leggi la sentenza per esteso)
Con la sentenza in commento, il Tribunale di Pescara ha definitivamente stabilito che il diniego della provvisoria esecutività del titolo opposto, non può derivare da generiche contestazioni avanzate dell’attore opponente.
In particolare, il Giudice ha rilevato l’inadeguatezza dell’eccezione avanzata dall’ingiunto in tema di illegittima applicazione di tassi di interessi, commissioni di massimo scoperto.
Infatti, la formulazione del predetto rilievo non era fondato su alcuna contestazione specifica: in altre parole, gli attori si erano limitati alla richiesta di CTU contabile che, se disposta, avrebbe dovuto dimostrato l’applicazione di condizioni illegittime.
Ebbene, l’autorità adita richiamando la disposizione di cui all’art. 167 cp.c, ha concesso la provvisoria esecutività al titolo opposto, affermando che la mancata compiuta difesa da parte del convenuto sostanziale imponga l’accoglimento dell’istanza di cui all’art. 648 c.p.c.
(Giuliana Poggi – g.poggi@lascalaw.com)