Cass., 14 maggio 2014, n. 10453
Sin ad oggi è stato controverso se anche le sentenze costitutive o di accertamento, costituissero valido titolo esecutivo per intraprendere un’azione esecutiva.
Infatti, le suddette sentenze, a differenza di quella di condanna, indicano solo quale sia l’assetto di un dato rapporto giuridico in contestazione ma non contengono, l’ordine ad adeguare la realtà di fatto all’assetto in essa sancito.
Sulla scorta di tale principio, la giurisprudenza, nonostante la generica previsione dell’art. 282 c.p.c., ha continuato a negare la natura di titolo esecutivo delle pronunce di questo tipo.
Con la sentenza in commento, la Corte Suprema, discostandosi parzialmente dal precedente orientamento, ha stabilito che la condanna alle spese del giudizio contenuta nella sentenza di primo grado comporta, la provvisoria esecutività del relativo capo della sentenza, ciò a prescindere dal contenuto della decisione principale, cui la statuizione sulle spese accede.
Pertanto, alla luce del principio giuridico espresso, si deve ritenere che la condanna alle spese di giudizio costituisce sempre un valido titolo esecutivo che legittima l’instaurazione di una procedura esecutiva, anche quando la pronuncia è accessoria rispetto a una statuizione di mero accertamento.
20 maggio 2014
(Matteo Mauro – m.mauro@lascalaw.com)