Tribunale di Udine, 18 maggio 2012.
Massima: “Ai fini della concessione del beneficio dell’esdebitazione, devono essere sentiti tutti i creditori ammessi al passivo e non integralmente soddisfatti non solo nell’ipotesi in cui il relativo ricorso sia presentato dal debitore dopo la chiusura del fallimento, ma altresì nell’ipotesi in cui la suddetta richiesta sia avanzata, seppur in corso di procedura, successivamente alla presentazione ed approvazione del rendiconto finale del curatore; solo in tal modo, consentendo ai creditori di interloquire sull’istanza, si può ritenere infatti rispettato il principio del contraddittorio e della tutela dei diritti soggettivi riconducibili a tale categoria di creditori”