Cass., 14 giugno 2012, Sez. I, n. 9767
Massima: “In tema di esdebitazione, la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dal secondo comma dell’art. 142 l.fall., deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunche´ in sede di riparto.
E`ammissibile l’istanza di esdebitazione del debitore, il cui fallimento sia gia` chiuso alla data del 16 luglio 2006, momento di entrata in vigore del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, nonostante l’art. 19 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 estenda la disciplina dell’esdebitazione alle sole procedure fallimentari pendenti alla data del 16 luglio 2006 citata, in quanto la cessazione del fallimento non si verifica sino a quando il decreto di chiusura non sia divenuto definitivo, ossia con l’inutile decorso del termine di quindici giorni previsti per il reclamo, ai sensi dell’art. 119 l.fall.” (leggi la sentenza per esteso)