Cass., 31 luglio 2013, Sez. II, n. 18349 (leggi la sentenza per esteso)
La sentenza in commento rappresenta l’ultimo intervento della Cassazione in tema di rituale disconoscimento ex art. 2719 c.c. della conformità all’originale della copia fotostatica della scrittura privata prodotta in giudizio.
Il principio di diritto elaborato dalla Suprema Corte non subisce alcuna alterazione, né distorsione, rafforzando così l’impalcatura del noto, e ormai consolidato, orientamento giurisprudenziale in materia (Cfr. per tutte, Cass. 5461/2006).
In buona sostanza, l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale della scrittura privata e la copia fotostatica, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto; tale, cioè, che possano desumersi in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia.
E ciò, prosegue la Suprema Corte, è da ravvisarsi anche nel caso in cui in sede di comparsa di costituzione venga utilizzata la seguente formulazione: “gli attuali convenuti non ebbero a sottoscrivere alcuna scrittura”.
(Francesco Concio – f.concio@lascalaw.com)