Cass., Sez. III, 18 novembre 2015, n. 18313
La Corte, pronunciando la sentenza in commento, si occupa del tema della responsabilità dello stimatore parificando questi al consulente tecnico d’ufficio con conseguente applicazione dell’art. 64 c.p.c..
Egli risponderà direttamente ed in via esclusiva dei danni arrecati a terzi senza beneficiare del regime di responsabilità prevista dalle norme sulla responsabilità dei magistrati.
Di seguito il caso.
In una procedura esecutiva immobiliare, due coniugi si aggiudicano un immobile per euro 232.429,57.
Al fine di pagare il saldo prezzo vendono, in tempi brevi e a prezzo vile, la casa di loro proprietà.
A seguito di ricorso depositato dall’esecutata, il giudice revoca l’aggiudicazione in quanto l’immobile ha un valore ampiamente superiore rispetto al prezzo determinato nella perizia estimativa (euro 814.321,31, a fronte di euro 232.429,57). I coniugi citano in causa lo stimatore nonché il Ministero della Giustizia per i danni loro causati dalla svendita della loro abitazione. Il Tribunale accoglie la domanda e condanna lo stimatore al pagamento di euro 110.000,00 (pari all’effettivo deprezzamento dell’immobile venduto dai coniugi), rigetta invece la domanda contro il Ministero.
A riforma parziale della sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Roma riconosce un concorso di colpa dei coniugi, riducendo la condanna ad euro 55.000,00.
La questione arriva in Cassazione che conferma nel merito la sentenza di Appello.
La Suprema Corte afferma che lo stimatore nelle espropriazioni forzate è parificato al consulente tecnico d’ufficio e che allo stesso si applicheranno le disposizioni che regolano il consulente tecnico d’ufficio compreso l’art. 64 c.p.c. La disposizione non prevede ipotesi di responsabilità solidale del consulente con il Ministero della Giustizia, egli sarà responsabile nei confronti degli aggiudicatari per tutte le informazioni non corrette relative alla consistenza immobiliare, al valore immobiliare, cosicché gli aggiudicatari potranno rivalersi verso costui.
22 gennaio 2016