La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 1855 del 16.07.2020, ha affrontato la tematica della responsabilità dell’Istituto di credito nel caso dell’esecuzione di un ordine di bonifico recante l’errata indicazione, da parte dell’ordinante, dell’identificativo unico (IBAN) del beneficiario.
Nel caso in esame, il Collegio ha riformato la sentenza del Tribunale di Milano, che nel giudizio di primo grado aveva ritenuto responsabile la Banca del beneficiario per non aver verificato la discrasia tra il titolare del conto di pagamento identificato dall’IBAN inesatto, e il nominativo del destinatario menzionato.
La Corte d’Appello, nel definire la vertenza, ha richiamato in particolare la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 162 del 12.01.2017 dell’Arbitro Bancario Finanziario, che risolvendo il contrasto esistente tra il Collegio di Roma e quello di Milano, ha analizzato compiutamente la matrice comunitaria della disposizione contenuta nell’art. 24 del d.lgs. n. 11/2010, attuativa della direttiva 2007/647CE concernente i servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. PSD).
L’ABF ricorda che la normativa è ispirata dalla ratio della creazione di un mercato comunitario integrato dei pagamenti, e di una drastica riduzione dei tempi di esecuzione, posto che l’intermediario di pagamento deve assicurare l’accredito del bonifico sul conto del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva a quella di ricezione dell’ordine.
Proprio per conseguire detti risultati, il diritto europeo ha uniformato le prassi sulle procedure di trasferimento fondi previste dallo schema SEPA, basate sul principio secondo cui il conto di destinazione del bonifico si individua solo tramite IBAN, in modo da consentire il trattamento completamente automatizzato dell’ordine di bonifico, secondo gli standards elaborati dal consorzio interbancario SWIFT.
In tale direzione, un ulteriore e significativo riscontro della finalità semplificatrice della norma è desumibile dalla nuova direttiva UE 2015/2366 (cd. PSD2): in base all’art. 88, i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell’esecuzione del bonifico sono autorizzati ad eseguire l’operazione in conformità all’IBAN fornito dall’utilizzatore, senza tenere conto di ulteriori informazioni contenute nell’ordine, quale, appunto, l’indicazione del nominativo del beneficiario.
Secondo la Corte d’Appello di Milano – che richiama la decisione C-245/18 della Corte di Giustizia – il tenore letterale dell’art. 74, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2007/64 non opera alcuna distinzione tra i diversi prestatori di servizi di pagamento: tale limitazione di responsabilità si applica a ciascuno dei prestatori che partecipano all’operazione e non ad uno solo di essi.
Si desume, pertanto, che la condotta dovuta dai prestatori di servizi di pagamento è l’esecuzione dell’ordine di bonifico conformemente all’IBAN fornito dal disponente.
Secondo il Collegio infatti, «se il legislatore dell’Unione avesse inteso limitare al solo prestatore di servizi di pagamento del pagatore gli effetti dell’esecuzione di cui all’art. 74, par. 2, primo comma, lo avrebbe precisato, soprattutto tenuto conto dell’elevato tecnicismo che contraddistingue le operazioni bancarie e la relativa terminologia. La correttezza dell’interpretazione è stata ritenuta ulteriormente suffragata dal considerando 40 della direttiva, che mira a garantire il trattamento completamente integrato e automatizzato delle operazioni e dal considerando 43, che privilegia la rapidità dei pagamenti. Rispetto a tali priorità l’intervento manuale funzionale alla verifica della congruità inciderebbe negativamente sulla speditezza del servizio».
In conclusione, la Corte d’Appello di Milano ha escluso che, ai sensi della vigente disciplina, l’intermediario che riceve il bonifico sia tenuto ad effettuare il c.d. controllo di congruità, vale a dire ad incrociare l’informazione sul beneficiario con quella del titolare del conto di accredito. Se l’utente di servizi di pagamento fornisce informazioni ulteriori, il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell’esecuzione delle operazioni di pagamento conformemente all’identificativo unico indicato dall’utente.
Corte d’App. Milano, 16 luglio 2020, n. 1855
Riccardo Stefan – r.stefan@lascalaw.com
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