22.07.2021 Icon

Errata identificazione del bene pignorato? La contestazione deve essere tempestiva

“Ogni doglianza circa l’individuazione dei beni pignorati e posti in vendita deve essere formulata tempestivamente avverso la perizia di stima ovvero, al più tardi, impugnando l’ordinanza di vendita nei termini di cui all’art. 617 cpc.”

Questo è il principio di diritto sancito dal Tribunale di Cagliari con una recente Ordinanza.

Nel caso di specie, il debitore proponeva opposizione al verbale di aggiudicazione del bene pignorato, sostenendo che l’esperto stimatore avesse individuato in maniera errata l’oggetto della procedura esecutiva, indicando un immobile diverso nella perizia di stima.

Nell’ambito del prefato giudizio, si costituiva il creditore procedente contestando le deduzioni di parte ricorrente ed insistendo per il rigetto dell’istanza di sospensione ex adverso formulata, attesa l’assenza dei presupposti necessari a giustificarne l’adozione.

Nel rigettare l’istanza di sospensione formulata dal debitore esecutato, il Tribunale ha statuito, da un lato, l’inammissibilità delle contestazioni dedotte poiché tardive e dall’altro, l’assenza del fumus boni iuris, poiché il sopralluogo sui beni era stato effettuato alla presenza della parte esecutata, sanando ogni dubbio circa l’individuazione del bene esecutato. 

Il debitore, infatti, non avrebbe dovuto formulare opposizione avverso il verbale di aggiudicazione del lotto pignorato ma avverso la perizia di stima o al più impugnare l’ordinanza di vendita, poiché l’aggiudicazione del bene non può essere messa in discussione da contestazioni afferenti l’operato dell’esperto stimatore relativo all’identificazione del cespite staggito.

Peraltro, prosegue il Giudice, la “…questione concernente la corretta individuazione catastale del bene nonché la conformità della descrizione dei beni in perizia con l’effettivo stato dei luoghi…” era già stata valutata dall’esperto al quale era stato chiesto di rinnovare le operazioni di consulenza relativamente agli immobili pignorati, con la conseguenza che, in ossequio al cd. principio di conservazione degli atti processali, ogni eventuale incertezza sull’identificazione del bene pignorato è da ritenersi superata, nel caso di specie, con la produzione di atti successivi.

Per tutte le ragioni sopra esposte, il Tribunale di Cagliari ha rigettato l’opposizione presentata dal debitore condannando quest’ultimo non solo al pagamento delle spese della procedura cautelare ma anche di quelle previste dall’art. 96 comma 3 c.p.c., poiché “causare la proliferazione di giudizi che si sarebbero potuti evitare costituisce abuso dello strumento processuale”.

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Trib. Cagliari, Ord., 6 maggio 2021

Camilla Siola – c.siola@lascalaw.com

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