26.08.2021 Icon

Efficacia reale della clausola statutaria che prevede il diritto di prelazione

La clausola statutaria che riconosce un diritto di prelazione in capo ai soci, laddove la sua efficacia rispetto alla società sia subordinata all’attivazione di un preciso iter procedurale voluto dai soci, tanto che è stato espressamente inserito nello statuto sociale, funge come noto da regola di organizzazione della società. 

Infatti, l’inserimento in statuto di una simile clausola assume, oltre alla funzione di regolare le posizioni soggettive di soci o di terzi, una rilevanza organizzativa, incidendo sul rapporto tra l’elemento capitalistico e quello personale della società di capitali, nel senso di accrescere il peso del secondo elemento rispetto al primo nella misura che i soci ritengano di volta in volta più adatta alle esigenze dell’ente.  

Da tale qualificazione giuridica dell’istituto in commento consegue che la vendita di partecipazioni societarie effettuata in violazione del diritto di prelazione statutariamente previsto integra un inadempimento a una norma statutaria, e non una violazione di legge; conseguentemente, tale violazione  non comporta l’annullabilità né tantomeno la nullità dell’atto di trasferimento, bensì la sua mera inefficacia nei confronti della società e degli altri soci, con conseguente inopponibilità dell’acquisto nei confronti dei medesimi e, dunque, l’incapacità dell’acquisto stesso di fungere da titolo per l’esercizio di alcun diritto sociale.  

La clausola de qua, infatti, diversamente dai patti parasociali, è dotata di efficacia reale in quanto contenuta nello statuto e la cessione è dunque inopponibile tanto alla società quanto ai soci. 

Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 15 del 5 gennaio 2021 ha ribadito chiaramente un orientamento sul punto affermando, infatti, che “la violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporta l’inopponibilità nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione – stante la “efficacia reale” del patto inserito nello statuto sociale – della cessione della partecipazione societaria, che resta perfettamente valida tra le parti stipulanti, nonché l’obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, alla stregua delle norme generali sull’inadempimento delle obbligazioni”. 

Trib. Bologna, sentenza n. 15 del 05/01/2021

Maria Giulia Furlanetto – m.furlanetto@lascalaw.com

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