21.12.2015 Icon

Effetti dell’alterazione di un assegno

Trib. Salerno, 11 ottobre 2015, n. 4462

La sentenza oggi commentata, è stata resa dal Tribunale di Salerno nell’ambito di un  giudizio, nel quale lo studio ha assistito un istituto di credito.

L’attore aveva convenuto in causa la banca, affermando che quest’ultima si era rifiutata, a suo dire illegittimamente, di pagare due di cinque assegni presentati all’incasso, cagionandogli pertanto un danno del quale chiedeva il ristoro.

La banca, di contro, evidenziava di non aver potuto procedere al pagamento, in quanto i titoli risultavano chiaramente alterati nella data di emissione. Il Giudice ha condiviso pienamente la linea difensiva di parte convenuta, rigettando di conseguenza le domande ed eccezioni attoree.

Il Tribunale di Salerno, prima di tutto, ha osservato come dalla fotocopia dei titoli fosse agevole rilevare l’esistenza di una alterazione nella data, senza che vi fossero firme di approvazione della correzione. In atti, inoltre, non vi erano dichiarazioni di testimoni e altri documenti comprovanti che dal mancato pagamento degli assegni fosse derivato un pregiudizio all’attore, non essendo peraltro possibile far discendere dal mancato incasso la prova di avere subito una diminuzione patrimoniale.

Più precisamente, secondo il Giudice adito, l’alterazione della data comporta l’inesistenza del titolo di credito e, quindi, la sua impagabilità per mancanza di un requisito essenziale. Infatti, “è noto che l’assegno bancario è un titolo di credito esecutivo recante l’ordine rivolto ad una Banca di pagare al possessore del titolo la somma in esso indicata; è noto anche che il R.D. n. 1736/1933 (e successive modifiche) individua in maniera analitica gli elementi essenziali dell’assegno bancario, vale a dire (…); è noto infine che l’art. 2 appunto del R.D. n. 1736/1933 specifica che il titolo nel quale manchi uno dei requisiti indicati nell’articolo precedente non vale come assegno bancario, salvo i casi previsi nei seguenti comma. Ciò detto appare del tutto irrilevante che l’assegno sia alterato nella data od in un altro degli elementi essenziali perché l’assegno alterato non può essere pagato, in quanto il suo pagamento (non il suo mancato pagamento ….) determina (in presenza di tutta una serie di ulteriori elementi) la responsabilità dell’istituto di credito”.

Il Tribunale ha, altresì, chiarito che spetta al giudice del merito valutare la congruità della condotta richiesta alla banca in un dato contesto storico e con riguardo ad una determinata falsificazione, verificando in particolare se la falsificazione fosse oppure no riconoscibile attraverso un attento esame diretto da parte dell’impiegato, in possesso di comuni cognizioni tecnico / teoriche, ovvero richiedesse l’impiego di attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento o particolari cognizioni. Ebbene, nel caso in esame, vi era una vera e propria alterazione, priva di firma di approvazione, e di conseguenza, “se la banca avesse pagato avrebbe posto in essere la condotta materiale che accompagnata agli altri elementi della fattispecie avrebbero portato la stessa ad essere responsabile di un pagamento colposo”.

21 dicembre 2015Simona Daminellis.daminelli@lascalaw.com