Cass., 6 giugno 2013, Sez. I, n. 14360 (leggi la sentenza per esteso)
La sentenza in oggetto ha confermato quanto già più volte dichiarato dalla giurisprudenza, ovvero che l’atto di citazione introduttivo di un giudizio, notificato a persona già deceduta, è inficiato da inesistenza giuridica.
Infatti, poiché la capacità giuridica si estingue con la morte della persona fisica, ne discende che la notificazione eseguita al deceduto determina il venir meno dei “presupposti necessari per produrre l’effetto di certezza giuridica, costituente lo scopo del giudicato“.
Da ciò consegue che qualora, nonostante l’inesistenza della notifica iniziale, il giudizio sia proseguito, sono affette da nullità insanabile, sia la sentenza di primo grado, sia quella di appello, e la relativa invalidità può essere rilevata d’ufficio in qualunque stato e grado del procedimento.
(Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com)