14.09.2022 Icon

Sulla validità della commissione di estinzione anticipata

La controversia esaminata dal Collegio ABF di Palermo, ha riguardato la validità della commissione di estinzione anticipata prevista da un contratto di mutuo fondiario che era stato sottoscritto per scopi di liquidità.

Parte ricorrente, infatti, adiva il Collegio dell’ABF contestando il pagamento della penale di estinzione del 2%, applicata dalla resistente in relazione ad un mutuo fondiario per scopi di liquidità, e richiedendone, pertanto, il rimborso.

L’istituto resistente, invece, deduceva che la ricorrente aveva stipulato un mutuo fondiario per scopi di liquidità e che a seguito dell’anticipata estinzione era stata legittimamente applicata la penale di estinzione del 2% prevista dell’art. 4 del relativo contratto di finanziamento. 

Il Collegio, in primis rilevava come il contratto di mutuo in esame risultava essere stato stipulato per scopi di liquidità e che all’art. 4 dello stesso veniva prevista una commissione omnicomprensiva per l’estinzione anticipata.

Ebbene, a sostegno della propria decisione, il decidente ricordava che ai sensi dell’art. 40 primo comma TUB, “i debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l’estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalità di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni”.

Il Collegio, inoltre, rilevava che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non potevatrovare applicazione la disciplina di cui all’art. 120 ter TUB, posto che tale norma era destinata alla differente ipotesi di mutui immobiliari per l’acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche.

Per i sopra espressi motivi il Collegio di Palermo ha respinto il ricorso. 

Autore Michele Mainetti

Associate

Milano

m.mainetti@lascalaw.com

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