Tribunale Piacenza, 28 febbraio 2013 (leggi la sentenza per esteso)
La sentenza in esame, prima di tutto, consente di richiamare i principi, ormai consolidati, della Suprema Corte in materia di notificazione degli atti giudiziari. La Cassazione, infatti, ha chiarito che la notifica da compiersi entro un dato termine si considera perfezionata per l’istante con la consegna del plico all’ufficiale giudiziario, non essendo addebitabile al richiedente il fatto che l’atto venga poi consegnato in un momento successivo.
E’, peraltro, onere del notificante, a fronte di una puntuale contestazione di tardività da parte del destinatario, dimostrare il tempestivo avvio del procedimento notificatorio, in particolare provando la consegna dell’atto nel termine di apertura dell’ufficio addetto al servizio.
Ebbene, nel caso sottoposto al giudice piacentino, l’ufficiale giudiziario aveva apposto sull’opposizione a decreto ingiuntivo (portata alla notifica l’ultimo giorno utile), sia la sua sigla ed il suo timbro, sia l’ora della ricezione, che era successiva a quella di chiusura dell’ufficio. Per tale ragione il Tribunale, in assenza di prova contraria, ha ritenuto che l’atto di citazione fosse stato consegnato agli ufficiali giudiziari oltre l’orario regolamentare e, pertanto, essendo il medesimo tardivo, ha dichiarato improcedibile la causa.
(Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com)