La richiesta di dati personali non necessita di motivazione, potendo anche essere rivolta a tutelare un interesse patrimoniale
Con provvedimento del 31.01.2013, il garante per la protezione dei dati ha, prima di tutto, osservato che occorre distingue tra l’accesso a documenti contenenti dati bancari, che possono riguardare anche soggetti diversi dall’interessato, richiesto ex art. 119 TUB e le istanze volte ad ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali riferiti all’interessato contenuti negli stessi documenti, avanzate a norma degli artt. 7 e 8 del Codice della Privacy.
Il garante ha, dunque, aggiunto che la richiesta di dati personali non necessita di motivazione, potendo anche essere rivolta a tutelare un interesse patrimoniale, e, pertanto, le banche sono tenute a fornirli indipendentemente dalla loro finalità.
(Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com)