02.05.2013 Icon

I crediti dei professionisti sono sempre prededucibili, anche se maturati prima dell’apertura del concordato

Cass., 8 aprile 2013, Sez. I, n. 8533Massima non ufficiale: “L’art. 111, secondo comma, l.f. indica come prededucibili i debiti così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, sicché il credito sorto in relazione alle prestazioni professionali finalizzate all’assistenza e alla redazione di un concordato preventivo avrà natura prededucibile” (leggi sentenza per esteso).

Con sentenza dell’8 aprile 2013 la Corte di Cassazione ha affrontato un questione di diritto che ha una notevole rilevanza a livello pratico. Il caso nasce da un ricorso proposto da un avvocato che aveva assistito una società nella predisposizione e presentazione del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo  nonché per la connessa domanda di transazione fiscale. Il  Tribunale di Milano, dopo aver negato la natura prededucibile del credito vantato dall’avvocato per l’attività professionale svolta, rigettava l’opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.f. da questo proposta.

L’avvocato ricorreva, quindi, in Cassazione e, con l’unico motivo di ricorso, denunciava la violazione dell’art. 111 l.f. con riferimento all’affermata limitazione della prededucibilità dei crediti a quelli di pertinenza dell’attestatore del piano, espressamente qualificati come prededucibili dal tribunale in sede di omologa. Ciò in quanto l’art. 111 l.f. considera prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali e, dunque, fra gli stessi andrebbero ricompresi i crediti maturati prima dell’apertura di tali procedimenti.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dal legale in considerazione proprio del fatto che ai sensi dell’art. 111, comma secondo, l.f. “sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge” e, pertanto, deve ritenersi che il credito sorto in funzione della presentazione della domanda di concordato abbia natura prededucibile.

La Corte di Cassazione, peraltro, ha rilevato che la valorizzazione dell’introduzione dell’art. 182 quater l.f. a sostegno di un’interpretazione immotivatamente restrittiva della disposizione generale di cui all’art. 111 l.f. contrasta con la lettera della legge e con l’intenzione del legislatore, individuabile nell’esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse dal fallimento (questione che risulta, comunque, superata dalle modifiche normative intervenute con la legge n. 122 del 2010 che hanno comportato l’abrogazione dell’182 quater, comma 4, l.f., il quale prevedeva espressamente la prededucibilità del credito vantato dal professionista attestatore del piano).

(Martina Pedrazzoli – m.pedrazzoli@lascalaw.com)