Trib. Milano, 25 marzo 2013, sezione specializzata in materia di impresa B, n. 4195
“Per azioni di pertinenza della massadevono intendersi quelle che derivano dal fallimento e quelle spettanti al curatore in sostituzione dei creditori, non sono tali, invece, quelle proponibili dal curatore in sostituzione del fallito, che sono in ogni caso comprese nella cessione dei beni all’assuntore” (massima non ufficiale)
Il Tribunale di Milano, nell’esaminare una vicenda che vedeva coinvolte due società per una questione di risarcimento danni, si è pronunciato in tema di sussistenza della legittimazione in capo al terzo assuntore di un concordato fallimentare ad esercitare in giudizio le azioni spettanti al curatore in sostituzione del soggetto fallito.
Nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale meneghino, l’assuntore di un fallimento aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla società fallita a causa della condotta illecita tenuta dalla società capogruppo. Quest’ultima, costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione attiva dell’assuntore del concordato.
Sul punto si ricorda che l’art. 124 l.f. prevede la possibilità che un terzo possa presentare, nell’ambito di un fallimento, una proposta di concordato fallimentare. L’ultimo comma della predetta norma stabilisce, tra le altre cose, che la proposta possa prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell’attivo fallimentare, anche delle c.d. azioni di pertinenza della massa (ovvero quelle che derivano dal fallimento e quelle spettanti al curatore in sostituzione dei creditori), purché autorizzate dal Giudice delegato con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa.
Il Tribunale ha tuttavia precisato che non rientrano nelle suddette azioni quelle proponibili dal curatore in sostituzione del fallito, le quali sono, in ogni caso, comprese nella cessione dei beni all’assuntore senza che sia necessaria alcuna specifica indicazione delle stesse nella proposta concordataria, e ha concluso per la legittimazione attiva dell’assuntore del concordato, dal momento che l’azione esercitata era un’azione esperibile dal curatore in luogo della società controllata fallita e che la titolarità di tale azione si era trasferita automaticamente in capo all’assuntore del concordato.
(Francesca Fumagalli – f.fumagalli@lascalaw.com)