02.12.2013 Icon

È efficace e valida la notifica al soggetto dichiaratosi coniuge del destinatario

Cass., 1 agosto 2013, Sez. VI, n. 18492 (leggi la sentenza per esteso)

Nel caso di specie affrontato dalla Corte di Cassazione, la Commissione Tributaria Regionale di Napoli aveva accolto parzialmente l’appello proposto dal ricorrente, che in primo grado si era visto respingere un ricorso relativo a cartelle esattoriali, e aveva motivato la propria decisione ritenendo che le notifiche degli avvisi di accertamento erano state effettuate ad un soggetto terzo rispetto al contribuente, il quale era del tutto estraneo al rapporto tributario, risiedeva in diverso comune e non era in rapporto alcuno (familiare, coniugale, etc.) con il destinatario delle notifiche, e pertanto queste ultime non potevano ritenersi valide. L’Agenzia delle Entrate aveva in seguito proposto ricorso per cassazione ritenendo che si concretasse una violazione dell’art. 2700 c.c., infatti, il soggetto consegnatario si era qualificato quale moglie convivente del destinatario al momento della ricezione della notifica, e dunque tale dichiarazione, in quanto resa a pubblico ufficiale, farebbe piena prova fino a querela di falso.

Con la pronuncia in commento la Suprema Corte, accogliendo il ricorso dell’Agenzia, ha affermato che deve ritenersi “efficace e valida” la notifica a una persona che sia estranea al rapporto tributario nel caso in cui la stessa abbia invece accettato di ricevere la notifica dichiarandosi coniuge convivente del soggetto destinatario. Le dichiarazioni rese infatti all’ufficiale giudiziario, come nel caso concreto, sono dotate di “fede privilegiata”. La relazione dell’ufficiale notificante, come ogni altro atto pubblico formato da pubblico ufficiale, fornisce piena prova, fino a querela di falso, di quanto avvenuto in sua presenza e delle dichiarazioni ricevute, ma non della veridicità delle stesse che si presume fino a prova contraria.

La Corte di Cassazione ha poi richiamato una sentenza del 2007 (Cass., 10.01.2007, n. 239) con la quale aveva affermato che la veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese dai soggetti consegnatari (qualificatisi come dipendenti o addetti all’azienda) delle notifiche e dunque la validità delle notificazioni stesse non possono essere contestate sulla base di un asserita mancanza di un rapporto di lavoro subordinato tra destinatario e consegnatario. È infatti sufficiente che sussista tra i due soggetti una relazione che faccia presumere che l’atto ricevuto venga portato a conoscenza del destinatario da parte del consegnatario. Perché la notifica possa essere ritenuta invalida si dovrebbe provare l’insussistenza di qualsiasi rapporto o relazione tra il ricevente e il destinatario.

2 dicembre 2013(Stefano Scotti – s.scotti@lascalaw.com)