Trib. Reggio Emilia, 11 aprile 2012
Massima: “Il mandato fiduciario ai sensi della legge 1966/39 è “trasparente”, nel senso che la titolarità dei beni fiduciariamente intestati al mandatario appartiene, in realtà, al mandante/fiduciante: ne consegue che, i beni intestati alla società fiduciaria possono essere aggrediti dal creditore del fiduciante, necessariamente attraverso le forme dell’espropriazione presso terzi, poiché il terzo è titolare di una situazione soggettiva idonea a limitare la libera disponibilità dei cespiti da parte del debitore.” (leggi la sentenza per esteso)
La decisione in esame ha tratto le mosse dall’orientamento costante della Suprema Corte, secondo il quale il mandato fiduciario è “trasparente”, nel senso che la proprietà dei beni intestati ad una fiduciaria compete invero al mandate.
Partendo da tale premessa, il Giudice Unico ha, quindi, osservato che i beni fiduciariamente intestati possono essere sottoposti ad esecuzione dai creditori dei fiducianti (ossia dei reali proprietari), nelle forme dell’espropriazione presso terzi.
(Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com)