Tribunale Reggio Emilia, 18 ottobre 2012 (leggi la sentenza per esteso)
La sentenza in esame, dettata in materia di fideiussione, è da evidenziarsi in quanto chiarisce due questioni, spesso sottoposte dai garanti all’attenzione dell’autorità giudiziaria. In primo luogo, il Giudice ha precisato che, qualora la garanzia abbia una durata correlata all’integrale adempimento dell’obbligazione principale, deve ritenersi che il fideiussore abbia rinunciato al termine di decadenza di cui all’art. 1957 c.c.
Secondariamente, il Tribunale di Reggio Emilia ha osservato che non ricorre l’ipotesi di liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c., laddove non vi sia stato un effettivo deterioramento delle condizioni economiche del debitore principale ed un incremento nella concessione del credito, ipotesi che certamente non ricorre quando l’aumento del debito sia dipeso soltanto dalla maturazione di interessi moratori.
(Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com)