15.10.2021 Icon

Donna al volante, più libertà per l’accertante!

Con una recente ordinanza, la Cassazione, ribaltando l’esito dei primi due gradi di giudizio, ha confermato la piena sufficienza di un verbale generico per la comminazione di una sanzione ad una spericolata automobilista alla quale era stata contestata sul posto la violazione del Codice della Strada per aver superato il limite di velocità consentito e per aver circolato contromano.

Il Tribunale ha sposato la tesi della donna annullando in toto il verbale considerato troppo generico nella descrizione della condotta in quanto l’organo accertante, tenuto in ogni caso a provare in maniera dettagliata il comportamento illecito, si era limitato ad una vaga indicazione quanto alla provenienza dell’autovettura, al punto della rotatoria in cui sarebbe stata commessa la violazione e in punto di limitata visibilità limitando gravemente, di fatto, le possibilità difensive del conducente non consentendogli una compiuta valutazione dei fatti.

Ma in Cassazione il Ministero dell’Interno e la Prefettura fanno la voce grossa contestando duramente le valutazioni compiute in Tribunale sulla base del fatto che, il verbale redatto sul posto e nell’immediatezza del fatto per violazione del Codice della Strada fa piena fede fino a querela di falso anche se non eccessivamente dettagliato, perché solo laddove la contestazione avvenga in difetto di contraddittorio, e dunque a mezzo notifica, si rende necessario un verbale contenente gli estremi precisi e dettagliati della violazione.

I giudici della Suprema Corte ritengono che tali osservazioni abbiano un solido fondamento in quanto il Codice della Strada precisa senza possibilità di equivoco che “dell’avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l’identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione oltre all’indicazione del giorno, dell’ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l’indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo di veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l’inserzione”.

L’utilizzo dell’aggettivo “sommaria” relativamente alla descrizione ed alla esposizione del fatto non è certamente casuale secondo i giudici particolarmente nei casi, come quello di cui trattasi, in cui non è controverso che la contestazione si ebbe nell’immediatezza, con raccolta delle dichiarazioni della conducente, con la diretta conseguenza che il verbale ha piena validità fino a querela di falso, anche in mancanza dell’indicazione di particolari del fatto che si reputino decisivi.

Non si tratta infatti, aggiunge la Cassazione, di contestazioni a sorpresa, ma di fatti ben noti alla conducente, proprio perché contestati nell’immediatezza e ben compresi dalla medesima, e quindi è del tutto da escludere il paventato vulnus difensivo.

Quindi i giudici rimettono la questione al Tribunale il quale è chiamato a pronunciarsi tenendo conto del fatto che la contestazione a verbale di una violazione appena commessa non necessita il medesimo grado di accuratezza della medesima contestazione fatta a mezzo notifica a distanza di mesi!

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Cass., Sez. II, Ord., 30 settembre 2021, n. 26560

Simona Longoni – s.longoni@lascalaw.com

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