17.11.2016 Icon

Disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche

La Banca d’Italia ha pubblicato in data 8 novembre 2016 le nuove “Disposizioni in materia di raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche”, finalizzate principalmente a rafforzare la tutela dei risparmiatori che prestano fondi a soggetti diversi dalle banche.

Le maggiori novità riguardano il “prestito sociale”, ossia la raccolta del risparmio che le società cooperative possono effettuare presso i propri soci. In particolare, sono state rafforzate le garanzie patrimoniali richieste alle società cooperative che ricevono prestiti sociali per un ammontare complessivo superiore a tre volte il proprio patrimonio (e comunque entro il limite massimo di cinque volte); sono stati precisati i criteri per determinare l’ammontare del patrimonio a tale fine; sono stati introdotti obblighi di trasparenza per accrescere la consapevolezza dei risparmiatori sulle caratteristiche e sui rischi del prestito sociale.

Le nuove disposizioni ribadiscono il divieto per i soggetti diversi dalle banche di effettuare “raccolta a vista”, attività che rimane riservata solo alle banche; per evitare che il divieto possa essere aggirato, precisano che è considerata “a vista” non solo la raccolta rimborsabile su richiesta del depositante immediatamente o con preavviso inferiore a 24 ore, ma anche quella per la quale è previsto un termine di preavviso più lungo se il soggetto che ha raccolto i fondi si riserva la facoltà di rimborsare il depositante contestualmente alla richiesta o prima della scadenza del termine di preavviso. Le disposizioni emanate contengono anche una sezione dedicata al social lending (o lending based crowdfunding), strumento attraverso il quale i soggetti interessati possono richiedere a potenziali finanziatori, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto.

Vengono fornite indicazioni e chiarimenti agli operatori sui limiti entro i quali l’attività può essere svolta nel rispetto delle regole sulla riserva di attività di raccolta del risparmio tra il pubblico. Si ricorda che in questa materia la Banca d’Italia ha solamente il compito di dettare norme di attuazione su alcuni aspetti ben definiti e non ha poteri di accertamento né sanzionatori nei confronti dei soggetti non bancari che effettuano la raccolta del risparmio.

La violazione della disciplina è presidiata da norme penali, ed è quindi di competenza dell’autorità giudiziaria.

La nuova normativa entrerà in vigore il 1° gennaio 2017, tuttavia, per permettere agli operatori di adeguarsi ai nuovi obblighi, è previsto un regime transitorio.

Luca Bettinellil.bettinelli@lascalaw.com