10.08.2022 Icon

Ammortamento alla francese: quale il limite degli obblighi di trasparenza contrattuale?

Con la recentissima decisione del 10 giugno 2022 n. 9033 il Collegio Arbitrale di Milano ha avuto modo di esaminare la questione inerente alla valutazione sia della condotta dell’intermediario resistente, preliminarmente e durante la conclusione del contratto di finanziamento sottoscritto dalla ricorrente, sia delle relative conseguenze sulla validità e/o efficacia del medesimo contratto.

Nello specifico, il caso ha riguardato il ricorrente, intestatario di un prestito personale, che ha lamentato la circostanza che il contratto in questione non avrebbe riportato, oltre il tasso di interesse nominativo annuo (TAN), le altre indicazioni prescritte dall’art. 117 TUB, tra le quali sarebbero rientrate il criterio di imputazione degli interessi e il regime di ammortamento applicato al contratto, segnalando inoltre la violazione del canone di buona fede, trasparenza e correttezza in sede precontrattuale, per aver l’Istituto asseritamente indotto il cliente a stipulare un contratto conun piano di ammortamento c.d. alla francese (quindi a rata costante) che si sarebbe rivelato maggiormente oneroso rispetto ad altri piani di ammortamento alternativi – che non sarebbero stati comunicati al ricorrente in sede di negoziazione – e ciò per la maggior lentezza nella restituzione del capitale (la rata fissa mensile, infatti, è contraddistinta da un importo inferiore rispetto a quello caratterizzante la rata fissa mensile di piani di ammortamento alternativi).

Alla luce di ciò il ricorrente ha chiesto il ricalcolo degli interessi applicati, nonché il rimborso dei maggiori oneri asseritamente sostenuti.

Il Collegio – dopo aver rilevato che l’informativa relativa ai costi del finanziamento appariva in realtà sufficientemente completa, posto che il contratto conteneva la dichiarazione del cliente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare le condizioni contrattuali ed in forma specifica le clausole vessatorie, tra le quali rientrava l’ammortamento secondo il modello alla francese e che le contestazioni in ordine all’asserita indeterminatezza del prezzo del finanziamento erano infondate, essendo che l’individuazione del criterio di imputazione degli interessi nel caso di specie era comunque possibile sulla base dei dati contrattuali a disposizione del cliente – ha affrontato la questione relativa all’eventuale sussistenza in capo all’intermediario resistente del dovere di rendere edotto il cliente dell’esistenza di altre tipologie di ammortamento (intrinsecamente meno onerose rispetto al piano di ammortamento proposto), al fine di consentire una comparazione tra le possibili diverse metodologie.

Sul punto occorre tenere presente che la scelta di proporre un piano di ammortamento alla franceseè riconducibile alla libertà imprenditoriale dell’operatore bancario e finanziario che, in forza dei principi di cui all’art. 41 Cost. e dell’art. 1422 c.c., deve ritenersi libero di praticare le pricing policies che ritiene più opportune in ragione del contesto di mercato in cui opera.

Per tale motivo, il Collegio ha concluso nel senso che non possa essere posto a carico dell’intermediario l’obbligo di evidenziare la maggiore onerosità del proprio prodotto rispetto a quelli comunque reperibili sul mercato, a condizione che l’Istituto bancario, in virtù della disciplina legale e regolamentare di trasparenza, renda note le condizioni economiche applicate al contratto, in modo che, solo e soltanto rispetto ad esso, possa formarsi una volontà contrattuale consapevole.

Pertanto, posto che il Collegio ha ritenuto che l’intermediario bancario e finanziario non fossetenuto a informare la clientela circa la maggiore onerosità intrinseca del piano ammortamento prescelto rispetto ad altre tipologie di ammortamento meno onerose, il ricorso non ha trovato accoglimento.

Autore Chiara Ciotti

Associate

Milano

c.ciotti@lascalaw.com

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