01.12.2021 Icon

Il rimborso dei costi up front dopo il Decreto Sostegni-bis

Il Collegio di Roma è stato chiamato a risolvere una controversia vertente su una richiesta di rimborso di oneri a seguito dell’estinzione anticipata di un finanziamento ex art. 125-sexies TUB, richiesta comprensiva dei costi istantanei del credito (c.d. up front).

In punto di eccezioni, l’Intermediario resistente ha contestato la fondatezza del vantato diritto al rimborso dei costi up front, ritenendo non condivisibile l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea con la c.d. sentenza Lexitor. Nello specifico, ha ritenuto l’intermediario che l’art.16 della Direttiva 2008/48/CE sarebbe privo di efficacia diretta nell’ordinamento italiano e l’art. 125-sexies del TUB dovrebbe continuare ad essere interpretato nel senso che i costi up front non costituiscono oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Il Collegio di Roma, tuttavia, richiamato l’art. 125-sexies TUB così come modificato dall’art. 11-octies, d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis), ha ritenuto di rimettere al Collegio di Coordinamento la soluzione della seguente questione: “se la norma intertemporale dettata dal predetto comma 2 dell’art. 11-octies del decreto “Sostegni-bis” imponga di modificare l’orientamento fin qui seguito da questo Arbitro (e dalla giurisprudenza di merito) a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare, si tratta di stabilire se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella summenzionata sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis” (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”.

È utile premettere che l’art. 11-octies, comma 1, Decreto Sostegni-bis ha così espressamente sostituito l’art. 125-sexiex TUB: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte [comma 1]. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato [comma 2].”

Inoltre, l’art. 11-octies, comma 2, Decreto Sostegni-bis stabilisce che il novellato art. 125-sexiex TUB “si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.

Secondo l’opinione del Collegio rimettente, la modifica della disciplina dettata per le estinzioni di contratti stipulati anteriormente alla entrata in vigore della novella non dovrebbe comportare alcuna conseguenza riduttiva per i diritti riconosciuti ai consumatori dall’attuale giurisprudenza dell’ABF, la quale, all’indomani della sentenza Lexitor, ha (re)interpretato in senso per loro più favorevole l’art.125-sexies TUB. Sostiene il Collegio di Roma che “Infatti, tale norma, ancorché modificata, dovrebbe comunque mantenere, sia per ragioni di carattere testuale sia per il principio della supremazia del diritto europeo e della correlata necessità di una interpretazione conforme delle norme nazionali, lo stesso significato che la CGUE aveva assegnato con la sentenza Lexitor all’art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, cui l’art.125-sexies TUB aveva dato fedele attuazione, come già affermato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525 del 2019.”

Contrariamente, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che, pur vero che l’uso dell’espressione “continuano ad applicarsi” parrebbe prima facie suggerire la conclusione per cui permarrebbe operante, per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della novella, la medesima disciplina ritenuta applicabile precedentemente alla conversione del d.l. 73/2021, tuttavia, ad un esame più approfondito, sia il criterio letterale sia quello logico conducono ad escludere tale esito interpretativo.

Quando appena detto sarebbe invero confermato dalla struttura testuale del comma 2 dell’art. 11-octies Decreto Sostegni-bis, la quale norma “marca una netta cesura fra i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della conversione (previsti dal primo periodo del comma stesso) e quelli conclusi anteriormente (contemplati, invece, dal secondo periodo)”.

Invero – si legge nella decisione del Collegio di Coordinamento – in base al primo periodo dell’art. 11-octies, cpv., soltanto per i contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021 trova applicazione l’art. 125-sexies TUB nella nuova formulazione, la quale non si limita alla previsione (prima assente) dei criteri di riduzione dei costi applicabili, bensì incide prima di tutto sul previgente testo dell’art.125-sexies TUB (comma 1).

Infatti, mentre questo stabiliva (e continua ancora stabilire per i vecchi contratti) che il consumatore ha diritto a una riduzione del “costo totale del credito”, precisando però, in senso limitativo, che essa era pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti “per la vita residua del contratto” (facendo perciò intendere, su un piano strettamente letterale, che si trattasse dei soli costi recurring), la nuova formulazione stabilisce, in applicazione dei principi contenuti nella sentenza Lexitor, che il consumatore ha diritto alla riduzione in misura proporzionale alla vita residua del contratto degli interessi e di tutti costi compresi nel costo totale del credito (escluse le imposte), così lasciando – sottolinea il Collegio di Coordinamento – “inequivocabilmente intendere che tutti i costi (compresi i costi che non sono dovuti per la vita residua del contratto) sono oggetto di proporzionale riduzione secondo i criteri poi indicati”.

Diversamente, invece, per i contratti stipulati anteriormente, il secondo periodo del citato art. 11-octies, comma 2, afferma che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies […] e le norme secondarie […] vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”, individuando in tale maniera la disciplina applicabile all’estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione. Ciò, però, non solo in base al ex art. 125-sexies TUB, bensì anche al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti.

E proprio a queste ultime disposizioni il Collegio di Coordinamento attribuisce significativa valenza. In particolare, si legge in sede motivazionale che “La valenza del richiamo delle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia acquista maggior peso interpretativo se si considera che, con la Comunicazione del 4 dicembre 2019 […] la Banca d’Italia aveva richiamato gli intermediari a (ri)determinare la riduzione del costo totale del credito includendo” tutti” i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Siffatto richiamo era invece del tutto assente nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza, il cui collegamento selettivo ed equiordinato con la norma primaria dell’art.125 sexies tub (vecchia formulazione) non può quindi non attribuire a quest’ultima norma, ai fini della disciplina intertemporale, un senso esattamente conforme a quello che la giurisprudenza dei Collegi ABF ad essa assegnavano prima della sentenza Lexitor. Tanto più che la “Comunicazione”, non annoverabile tra le norme secondarie richiamate nel citato art.11 octies, non è stata valorizzata dalla Novella neppure ai fini della disciplina dei contratti conclusi tra il 4 dicembre 2019 e il 25 luglio del 2021”.

In definitiva, all’interno del nuovo art. 11-octies, comma 2, la suddetta bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB – e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva prospettata dalla Corte di Giustizia Europea nella più volte citata sentenza Lexitor.

Pertanto, alla luce delle sovraesposte considerazioni, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che “il combinato disposto dell’art. 11 octies comma 2° e delle disposizioni di rango secondario pro tempore applicabili conduce all’esito per cui – in aderenza, anzi in “continuità” con l’orientamento seguito dall’Arbitro prima della sentenza Lexitor e della decisione 26525/2019 – la riduzione del costo totale del credito abbia per oggetto soltanto i costi c.d. recurring, con esclusione dei costi c.d. up-front”.

Dunque, dall’applicazione del principio di diritto appena riportato è conseguito il rigetto del ricorso avanzato.

ABF, Collegio di Coordinamento, 15 ottobre 2021, 21676

Andrea Monesiglio – a.monesiglio@lascalaw.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA