Sentenza Tribunale Torino n. 3505 del 23 maggio 2013 (leggi la sentenza per esteso)
Con la sentenza in commento il Tribunale di Torino ha espresso un principio in tema di diritto d’autore: «si deve ritenere che, pur in assenza di una norma generale regolatrice, il datore di lavoro acquisti in via automatica, salvo patto contrario, il diritto esclusivo di utilizzazione economica di qualsiasi opera dell’ingegno creata dal lavoratore dipendente nell’espletamento delle proprie mansioni»
Nel fare ciò, il giudice ha applicato in via analogica una disposizione già esistente in tema di brevetti per cui «Quando l’invenzione industriale è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego, in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall’invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore»; così l’art. 64, comma 1, Codice della Proprietà Industriale.
Il principio non è nuovo in giurisprudenza, è tuttavia originale e condivisibile l’accostamento della richiamata disposizione in tema di brevetti anche al diritto d’autore.
11 aprile 2014
(Francesco Rampone – f.rampone@lascalaw.com )