22.09.2015 Icon

Diffida ad adempiere: l’inadempimento dell’adempiente

Cass., 8 settembre 2015, n. 11748 (leggi la sentenza)La mancata cancellazione delle ipoteche iscritte sull’immobile oggetto di preliminare di vendita determina l’impossibilità, per il promittente venditore, di invocare l’automatica risoluzione del contratto come effetto della diffida ad adempiere presentata al promissario acquirente.

Il Caso: A seguito di preliminare di vendita di un immobile, il promissario acquirente si rifiutava di addivenire alla stipula del definitivo in quanto persisteva sull’immobile una ipoteca. Si rivolgevano al tribunale i promittenti venditori chiedendo di dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente. Il Giudice di prime cure, e successivamente la Corte d’appello territoriale, rigettavano la domanda, rilevando che l’immobile in questione non era libero da pregiudizievoli contrariamente a quanto promesso.

Ricorrendo per Cassazione, i venditori sostengono che il contratto dovesse ritenersi automaticamente risolto in forza della regolare diffida ad adempiere notificata al promissario acquirente, a seguito della quale purtuttavia lo stesso si era rifiutato di stipulare il definitivo.

La Suprema Corte, confermando l’esito del giudizio di merito, sostiene che la mancata cancellazione delle ipoteche sull’immobile oggetto del preliminare, costituisce inadempimento contrattuale dei promittenti venditori, di guisa che non possa dirsi operante la risoluzione automatica per effetto della diffida ad adempiere notificata alla controparte contrattuale. Come già più volte affermato dalla stessa Corte (Cass. n. 4275/94; n. 466/76), presupposto per l’operatività della “diffida” è l’esatto adempimento del diffidante, altrimenti l’inadempimento del diffidato resta giustificato ai sensi dell’art. 1460 c.c.22 settembre 2015Guido Malpezzi – g.malpezzi@lascalaw.com