05.04.2017 Icon

Dichiarazione di operatore qualificato e obblighi informativi

La Corte d’Appello di Venezia (sentenza n. 721 del 31-3-2017) si è di recente pronunciata sulla validità e portata della dichiarazione di “operatore qualificato” ex art. 31 Regolamento Consob n. 11522/1998, confermando che la stessa diminuisce significativamente gli obblighi informativi dell’intermediario.

Una società per azioni, dichiaratasi operatore qualificato ai sensi dell’art. 31 del citato Regolamento, sottoscriveva un contratto derivato interest rate swap al fine di cautelarsi dal rischio di oscillazione dei tassi relativi ad un contratto di mutuo contratto con altro istituto.

In seguito all’addebito in conto corrente di ingenti somme e alla sostituzione del primo derivato, la società citava in giudizio la banca chiedendo al Tribunale di accertare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale di quest’ultima oppure la risoluzione o l’annullamento del derivato per dolo.

La banca, costituitasi in giudizio contestando integralmente le difese avversarie, otteneva in primo grado il rigetto delle domande avanzate dalla società che, tuttavia, appellava la sentenza proponendo diversi motivi di censura, tra cui l’inefficacia della dichiarazione di operatore qualificato e la violazione degli obblighi informativi ex art. 21 T.U.F.

La Corte ha risolto per prima la questione relativa alla dichiarazione di operatore qualificato, affermando che dopo l’entrata in vigore del T.U.F. “il successivo regolamento Consob 11522/1998 ha previsto all’art. 31, comma 2, in favore dei cosiddetti operatori qualificati, un’ampia deroga alla normativa generale in ordine alla tutela del cliente, espressamente ricomprendendo tra gli operatori qualificati “ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante”.

La sentenza, a sostegno e per il rigetto del motivo di appello articolato dalla società, ricorda che “dal punto di vista formale non è richiesto che la dichiarazione in oggetto sia accompagnata da indicazioni specifiche circa la competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari, essendo sufficiente che venga affermato il possesso di detta specifica esperienza e competenza”, confermando peraltro che taluni elementi di fatto si ponevano in antitesi rispetto alla tesi di parte appellante in ordine alla invalidità della dichiarazione, tra cui il fatto che si trattava di “società di rilevanti dimensioni […] si trattava di spa ed era dotata, dunque, anche di Collegio Sindacale; -aveva una vocazione non sono nazionale, ma anche internazionale […] e, quindi, verosimilmente compiva anche operazioni in valuta straniera con i conseguenti rischi di cambio;  aveva esperienza in materia finanziaria, avendo contratto mutuo in yen (contratto del 21.2.2000), poi tramutato in franchi svizzeri (4.8.2004); […] l’assunto che si dovesse trattare di contratto a contenuto assicurativo o di garanzia si scontra con le stesse deduzioni dell’appellante, secondo cui inizialmente il primo contratto aveva apportato guadagno alla società, fatto incompatibile con la natura di prodotto assicurativo, che ha natura naturalmente onerosa”.

Il Collegio ha così affermato che “tali circostanze erano idonee a indurre la Banca a ritenere che [omissis] fosse conoscenza delle regole che disciplinano il mercato dei valori mobiliari e consapevole dei rischi a cui operazioni come quella conclusa potevano esporre, tanto da poter essere considerata un operatore economico qualificato, ai sensi dell’art. 31 del regolamento Consob”.

Per quanto attiene, invece, alla corretta esecuzione degli obblighi informativi la Corte, considerata pacifica la natura di operatore qualificato della società, si è così espressa “Nella specie, dunque, l’informativa contenuta nel contratto quadro del 2004 (doc. 14 Banca), nel “Documento sui rischi generali” del 15.9.2004 (doc. 16 Banca) consegnato a [omissis], oltre che, nei singoli contratti swap, risultava sufficiente per un operatore qualificato come l’appellante.Corte d’Appello di Venezia, 31 marzo 2017, n. 721Carlo Giambalvo Zillic.zilli@lascalaw.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA