09.05.2013 Icon

Dichiarazione di insolvenza per la cooperativa mutualistica con debiti inferiori a 30 mila euro

Cass., 22 aprile 2013, Sez. I, n. 9681 Massima: “La dichiarazione d’insolvenza di una società cooperativa esclusivamente mutualistica, a norma dell’art. 195 della legge fallimentare, non è impedita dalla circostanza che l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare sia complessivamente inferiore a euro trentamila, non applicandosi in tal caso l’art. 15, ultimo comma, della legge medesima

Con la sentenza n. 9681 dello scorso 22 aprile, la Suprema Corte ha confermato la dichiarazione di insolvenza di una società cooperativa esclusivamente mutualistica anche in presenza di un ammontare di debiti, scaduti e non pagati, complessivamente inferiore a 30 mila euro.

Più precisamente, i Giudici della Suprema Corte, chiamati a pronunciarsi su ricorso di una società cooperativa, il cui stato di insolvenza era stato dichiarato dal Tribunale e successivamente confermato dalla Corte di Appello, hanno chiarito che l’esclusione prevista dall’art. 15 L.F., – che all’ultimo comma statuisce espressamente che non si debba fare a luogo alla dichiarazione di fallimento “se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria fallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila”, – non è richiamata né dall’art. 194 L.F. tra le norme applicabili alla liquidazione coatta amministrativa né dal successivo art. 195 della stessa legge a proposito dell’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione medesima. Pertanto tale disposizione deve essere considerata “una norma che introduce un’eccezione alla regola della fallibilità delle imprese, come tale insuscettibile di applicazione analogiche a ipotesi (dichiarazione d’insolvenza di impresa fallibile) diversa da quella regolata (dichiarazione di fallimento dell’impresa insolvente)”.

Sulla scorta di tali assunti, dunque, la Corte di Cassazione ha negato l’applicabilità del limite dei trentamila euro nella dichiarazione di insolvenza di società cooperativa.

(Antonella Mafrica – a.mafrica@lascalaw.com)