Cass., 16 gennaio 2013, Sez. III, n. 924
Massima: “Nell’ipotesi di detenzione di un immobile pignorato in forza di un titolo non opponibile alla procedura esecutiva, ai sensi dell’art. 2913 c.c. (nella specie preliminare di vendita successivo alla trascrizione del pignoramento del bene), è configurabile, in favore del custode giudiziario autorizzato ad agire in giudizio – quale organo pubblico della procedura esecutiva, ausiliare del Giudice – un danno risarcibile, che deriva dall’impossibilità di una proficua utilizzazione del bene pignorato e dalla difficoltà che il bene sia venduto, quanto prima, al suo effettivo valore di mercato; risarcimento sul quale si estende il pignoramento, quale frutto, ex art. 2912 c.c.” (leggi la sentenza per esteso)