Il deposito in cancelleria di una copia analogica del ricorso, il quale sia stato predisposto in originale telematico e successivamente notificato a mezzo pec, senza che sia presente l’attestazione di conformità dello stesso da parte del difensore non determina l’improcedibilità del ricorso stesso nel caso in cui il controricorrente depositi, a sua volta, copia del ricorso da lui autenticata oppure non abbia espressamente disconosciuto la conformità della copia all’originale notificatogli.
Al contrario, se invece il destinatario è rimasto solo intimato oppure disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso, per evitare l’improcedibilità il ricorrente deve necessariamente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica fino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio.
Il principio in commento è stato espresso da una recente ordinanza.
Nel caso di specie risultava mancante l’attestazione autografa della dichiarazione di conformità all’originale riferita specificamente al ricorso per regolamento di competenza, privo di una valida sottoscrizione autografa.
I giudici hanno dichiarato improcedibile il ricorso sulla scorta del principio in base al quale il termine del deposito di 20 giorni dall’ultima notifica di copia analogica del ricorso senza attestazione di conformità da parte del difensore in base all’art. 9 commi 1bis e 1 ter della Legge 53/1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente depositi copia del ricorso attestandone la conformità o non ne disconosca la conformità della copia all’originale, e questo principio è valido anche se il controricorrente si è costituito tardivamente.
Cass., Sez. VI, Ord., 7 settembre 2020, n. 18596
Andrea Asnaghi – a.asnaghi@lascalaw.com
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