Con una recentissima ordinanza, il Tribunale di Arezzo è intervenuto nel dibattito giurisprudenziale in merito all’efficacia esecutiva del mutuo nel quale, al momento dell’erogazione, le somme mutuate vengano costituite in deposito cauzionale presso la Banca mutuante.
Nella vicenda sottoposta all’attenzione del nominato Tribunale, i debitori esecutati avevano opposto ex art. 615 c.p.c. l’esecuzione promossa da un Istituto di credito, formulando istanza di sospensione del titolo esecutivo in ragione del fatto – tra le altre cose – che esso non era da considerarsi valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. in quanto non sarebbe avvenuta la consegna della somma mutuata che era stata costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la Banca opposta.
Nell’ordinanza in commento, il Giudice adito ha analizzato il meccanismo in forza del quale, dopo l’erogazione, il mutuante e il mutuatario costituiscono in deposito cauzionale le somme mutuate, in ragione dell’adempimento di successive obbligazioni del mutuatario, giungendo alla conclusione che detto meccanismo non implica una mancata traditio rei in quanto il denaro esce dall’Istituto di Credito erogante e viene acquisito nel patrimonio del mutuatario.
Qualora questo avvenga, le pattuizioni accessorie al contratto saranno considerate come delle condizioni apposte allo svincolo della somma già erogata e non dei limiti ad una successiva erogazione.
La pronuncia del Tribunale aretino si è posta così nel solco dell’indirizzo giurisprudenziale prevalente che ha trovato, nella sentenza dalla Suprema Corte, Sez. III, 27 agosto 2015, n. 17194, un autorevole precedente.
Il Giudice adito ha altresì posto l’attenzione sulla quietanza rilasciata dal mutuatario al momento della stipula del mutuo, precisando che, qualora egli la ritenesse non veridica, sarebbe ammesso ad impugnarla soltanto attraverso la dimostrazione – con ogni mezzo – che il divario esistente tra realtà e dichiarato sia conseguenza di errore di fatto o di violenza. Al contrario, al di fuori di questi casi, come già stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, deve farsi valere il principio di autoresponsabilità, che “vincola il quietanzante alla contra se pronuntiatio asseverativa del fatto dell’intervenuto pagamento”.
Dunque, in ragione delle motivazioni sin qui analizzate, il Giudice adito ha rigettato l’istanza di sospensione del titolo esecutivo avanzata dai debitori opponenti.
Trib. Arezzo, Ord., 6 febbraio 2021
Martina Di Maio – m.dimaio@lascalaw.com
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