31.10.2019 Icon

Il deposito cauzionale equivale a consegna materiale

Il Tribunale di Bari è intervenuto sul tema dell’idoneità ex art. 474 c.p.c. del contratto di mutuo fondiario a costituire valido titolo esecutivo, qualora sia previsto nel corpo dell’atto che la somma mutuata sia costituita come deposito cauzionale infruttifero.

La vicenda trae origine da un giudizio di opposizione a precetto, nel quale gli opponenti eccepivano la carenza di efficacia esecutiva del contratto di mutuo. In particolare, nel caso di specie, il mutuo prevedeva che la parte mutuataria ricevesse  l’intera somma mutuata e la costituisse in deposito cauzionale infruttifero presso la banca mutuante, finché non fosse stata verificata l’assenza di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all’ipoteca da iscriversi in dipendenza del mutuo. Secondo quanto prospettato dagli opponenti, dunque, questa tipologia di contratto sarebbe risultata inidonea a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., in quanto le somme mutuate non sarebbero entrate nella disponibilità giuridica del mutuatario con la sottoscrizione del contratto.

Il Tribunale di Bari, aderendo alla ormai prevalente giurisprudenza di merito, ha affermato che la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero con le somme oggetto del mutuo, intestato alla parte mutuataria e destinato ad essere svincolato all’esito dell’adempimento degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni, rappresenta un atto di disposizione giuridica delle somme mutuate da parte del debitore per talune finalità concordate, a cui è regolarmente seguita, la successiva disponibilità materiale della somma.

Infatti, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, la traditio richiesta per la valida conclusione del contratto di mutuo non deve essere intesa necessariamente come “materiale”, essendo sufficiente il conseguimento della sola disponibilità giuridica della res. Quindi la costituzione del deposito cauzionale realizza quella piena disponibilità giuridica considerabile come equivalente della traditio materiale della somma.

Come conseguenza di quanto esposto, il Tribunale di Bari, ritenendo che il predetto mutuo costituisse valido titolo esecutivo, rigettava l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo e rinviava il giudizio per il prosieguo.

Tribunale di Bari, ordinanza del 10 ottobre 2019Martina Tiozzo m.tiozzo@lascalaw.com

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