08.06.2021 Icon

Decreto Liquidità: la giurisprudenza dice “no” all’automatica concessione dei finanziamenti

Come noto, a seguito della diffusione della pandemia da Covid 19, sono state emanate una serie di norme, c.d. emergenziali, dirette proprio a sostenere i soggetti danneggiati dalle restrizioni inevitabilmente introdotte.

Nello specifico, l’art. 13 del Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (cd. “Decreto Liquidità”) ha previsto la possibilità per PMI e persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni, associazioni professionali, società di professionisti nonché agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker di ottenere una serie di finanziamenti, garantiti dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, e proporzionati, ovviamente, alle dimensioni ed alla capacità economica dei soggetti richiedenti.

In favore di tali soggetti beneficiari, prosegue l’art. 13 lettera m), “l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo”.

Dunque, la procedura prevista è molto semplice, non prevedendo una valutazione nel merito da parte del Fondo di garanzia e disponendo che la Banca deve limitarsi alla “verifica formale del possesso dei requisiti”.

Per quel che rileva in questa sede, nell’applicazione pratica di detta norma, si è dibattuto e si dibatte se la Banca sia tenuta sic et simpliciter ad erogare il denaro una volta accertati i requisiti previsti dallo stesso decreto o se possa, anzi debba, operare una valutazione del merito creditizio del cliente, respingendo eventualmente la richiesta di finanziamento.

Ebbene, ad oggi, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, non vi è alcun obbligo dell’istituto di credito a concedere il finanziamento richiesto, dovendo quest’ultimo sempre operare anche una valutazione del merito credito creditizio.

In particolare, il Tribunale di Monza, con provvedimento del 26 Marzo 2021, emesso a conclusione di un procedimento cautelare ex art. 700 cpc, instaurato da un soggetto al quale un Istituto di credito aveva negato la concessione del finanziamento c.d. Covid, ha rilevato che “L’analisi della norma consente di ritenere che essa abbia inteso unicamente regolare le condizioni di accessibilità al fondo speciale, semplificando le procedure e innalzando i limiti di garanzia.  Va invece escluso che tale norma possa tradursi in un obbligo a contrarre a carico dell’Istituto di credito, il quale conserva la sua piena facoltà di deliberare o meno l’erogazione del finanziamento, non essendo neppure vincolata alle determinazioni dell’organo di garanzia.  Si osserva infatti che un tale obbligo a contrarre, che costituirebbe norma eccezionale, richiederebbe una specifica previsione, non potendosi esso desumere in via interpretativa da altre disposizioni che regolano aspetti sia pure inerenti alla disciplina stessa. Imporre poi alla Banca di erogare mutui precludendole qualsiasi valutazione di merito -anche in relazione alla allocazione delle proprie risorse nei modi economicamente più efficienti- si tradurrebbe in una generalizzata ed indiscriminata erogazione di fondi, ipotesi che si presterebbe a gravi abusi, consentendo a qualsiasi soggetto di acquisire somme di danaro indipendentemente dalla reale possibilità di poter poi restituire il dovuto.”.

Sempre il Tribunale di Monza, con ordinanza del 4 Marzo 2021 (già commentata su Iusletter https://iusletter.com/archivio/decreto-liquidita-finanziamento-della-banca-non-automatico/), è giunto alla conclusione che “non può essere imposta, per via sussidiaria, con ordine giudiziario, l’erogazione del finanziamento, non essendo derogata la libertà negoziale, né essendo sindacabili le ragioni che abbiano indotto la parte ad astenersi dal contrarre.”.

Secondo il Tribunale, infatti, dall’operatività automatica della garanzia pubblica non è possibile derivare l’automaticità nell’erogazione del credito, né dal fatto che le banche possano procedere all’erogazione senza attendere l’accoglimento della domanda da parte del Fondo, mediante un’istruttoria “semplificata”, discende che, nella fase di erogazione del credito, il finanziatore sia esonerato dal compiere un’analisi del merito creditizio dei richiedenti (o, quantomeno, porsi nelle condizioni di potersi rappresentare una prognosi favorevole circa l’effettivo rimborso del prestito) e, prima ancora, della sussistenza dei presupposti legittimanti l’erogazione finanziaria, cioè che la situazione di crisi sia temporanea ed indotta dagli effetti della pandemia.

Infatti, la nuova disciplina si limita a delineare alcuni passaggi del procedimento di erogazione del credito ed a prevedere il rilascio della garanzia pubblica in modo da agevolare l’accesso al finanziamento, ma non intende affatto stabilire che la banca sia obbligata a concludere contratti ed a concedere i finanziamenti delineati dalla norma.

Se avesse voluto porre il finanziatore in stato di soggezione rispetto alla richiesta di finanziamento,” continua il Tribunale, “il legislatore lo avrebbe detto esplicitamente, come accaduto per la richiesta di moratoria ai sensi del c.d. Decreto “Cura – Italia”.

In tal senso si è espresso anche il Tribunale di Bologna con ordinanza del 2 Ottobre 2020, il quale ha avuto modo di chiarire che “Nessun obbligo per gli operatori bancari e finanziari destinatari, in altri termini, è imposto dalla disposizione suddetta, la quale si limita ad affermare che “sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell’80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purchè il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione” residuando quindi in capo all’istituto una valutazione di convenienza. E’ d’altra parte, non si può nemmeno imporre a un istituto bancario di concedere diritti che si tradurrebbero in una comprensione della loro sfera economica. Pertanto, la norma va interpretata nel senso che alla banca non è stato sottratto il diritto di accettare o meno la rinegoziazione in relazione alla valutazione del merito creditizio, tanto più considerando che tale valutazione è doppiamente necessaria al fine di garantire non solo gli interessi della banca ma il buon uso del denaro pubblico, di cui la predetta disposizione consente l’utilizzo e la destinazione, secondo apprezzamento squisitamente fondato sull’affidabilità e solidità dell’operatore economico”.

In altre parole, dunque, la normativa emergenziale non contiene alcuna deroga all’obbligo di valutare il merito creditizio né vi è alcun dovere per la Banca di concedere ope legis i finanziamenti e né vi è un diritto a pretenderne l’erogazione.

La scelta della Banca in merito all’erogazione o meno di un finanziamento è insindacabile. Ogni relativa decisione (ad esito della valutazione del merito creditizio del cliente) è assolutamente discrezionale, ricadendo questa nei principi di “sana e prudente gestione” cui, per legge, le banche devono confermarsi nello svolgimento della propria attività, avendo riguardo “alla stabilità complessiva, all’efficienza e alla competitività del sistema finanziario” (così Tribunale Catania sez. IV, sentenza del 05/03/2020, n.899).

Sulla base dei principi appena espressi, dunque, allo stato, appare pacifico che non siamo in presenza di un obbligo a contrarre a carico del finanziatore, posto che, come detto, l’erogazione del credito presuppone necessariamente “l’individuazione della specifica tipologia di finanziamento e la relativa regolazione normativa ed economica, quindi un atto negoziale distinto e strutturato sul quale deve realizzarsi la convergenza dei consensi, liberamente raggiunta dai contraenti in piena autonomia, cui accede, poi, automaticamente, la garanzia rilasciata dal soggetto pubblico, finalizzata ad assicurare la restituzione del prestito.” (Tribunale di Monza, 4 marzo 2021).

Ad oggi, questa sembra essere l’interpretazione più convincente della norma in esame, ma solo il tempo potrà dirci se è così.

Maria Francesca Mazzeo – m.mazzeo@lascalaw.com

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