10.04.2020 Icon

Decreto liquidità: gli interventi sui concordati preventivi

Il decreto Liquidità (D.L. n. 23 del 2020, in G.U. n. 94 dell’8 aprile 2020) interviene, in ambito concorsuale, seguendo tre astratte direttrici:

  • la prima riguarda la futura disciplina del diritto concorsuale: l’art. 5 del Decreto prevede infatti lo slittamento al 1 settembre 2021 della data di entrata in vigore del Codice della Crisi;
  • la seconda riguarda i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione già omologati o in corso di omologazione;
  • la terza riguarda infine le istanze di fallimento depositate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 e la relativa improcedibilità.

Lo scopo di questo intervento è, a sua volta, triplice:

  • non compromettere, sul nascere, le finalità del Codice della Crisi rinviandone la data di entrata in vigore ad un momento in cui – si spera – il mercato economico avrà ritrovato un certo equilibrio e avrà quindi un senso sostanziale ( e non solo formale)  l’entrata in vigore dei sistemi di allerta e delle procedure di negoziazione assistita;
  • intervenire sulle procedure concordatarie o di ristrutturazione già in corso, omologate o in corso di omologazione, al fine di consentire alle imprese, attraverso il sistema della proroga dei termini, di poter far fronte ai propri impegni, eventualmente rimodulando i tempi o anche il contenuto degli impegni assunti, ed evitare così che ipotesi di soluzione della crisi possa naufragare per effetto della situazione emergenziale in corso;
  • alleggerire la pressione sugli imprenditori che potrebbero essere destinatari di istanze di fallimento avanzate da terzi o, addirittura, essere costretti a dover presentare domanda di fallimento in proprio in un contesto in cui lo stato di insolvenza può essere, in maggiore o minore misura, addebitabile a fattori straordinari.

Più in particolare con riguardo ai concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione dei debiti già omologati, l’art. 9 del Decreto,  prevede, innanzitutto, che, nell’ambito di tali procedure, i termini di adempimento aventi scadenza nel periodo 23 febbraio 2020 e 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi.

Rispetto alla bozza del decreto che è stata oggetto di diversi commenti negli scorsi giorni si assiste ad una importante novità: lo slittamento non è limitato ai termini di adempimento aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 giugno 2020 ma è esteso sino al 31 dicembre 2021.

Come si legge nella Relazione Illustrativa l’intervento normativo ”si rende necessario al fine di salvaguardare quelle procedure di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione omologati aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio della crisi epidemica, che in questa particolare fase potrebbero invece risultare irrimediabilmente compromesse, con evidenti ricadute negative sulla conservazione delle strutture imprenditoriali rilevanti ai fini del ciclo produttivo ed economico”.

La proroga dei termini di adempimento impatta ovviamente anche sulle possibili richieste di risoluzione dei concordati preventivi atteso che sino alla fine del prossimo anno è lecito ritenere che non si potrà ricorrere allo strumento previsto dall’art. 186 l.f. per tali procedure.

Il secondo comma dell’art. 9 disciplina invece l’ipotesi dei concordati o dei piani non ancora omologati, prevedendo che, fino all’udienza di omologa, l’imprenditore possa depositare una istanza per la concessione di un termine –  non superiore a 90 giorni e non prorogabile –  finalizzato alla presentazione di un nuovo piano o di una nuova proposta di concordato o di accordo di ristrutturazione dei debiti  nei quali possa tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica.

Il nuovo termine decorre dalla data del provvedimento con cui esso viene concesso, in modo da evitare che i tempi di decisione (in particolare in questa fase, in cui vi sono obiettive difficoltà operative per le parti e i giudici, come precisato dalla Relazione Illustrativa) possano erodere il tempo assegnato per la modifica del piano.

Tale possibilità, precisa il Decreto, è inibita all’imprenditore nel caso in cui si sia già tenuta l’adunanza dei creditori e non siano state raggiunte le maggioranze previste dalla legge fallimentare per la sua approvazione.

E’ da ritenere che in merito alla nuova proposta debba rinnovarsi l’iter connesso all’attestazione del piano, al parere del commissario giudiziale e al voto dei creditori.

Tale iter non è invece necessario nei casi previsti dal terzo comma dell’art.9 il quale, sempre per le procedure non ancora omologate, prevede la possibilità per il debitore di depositare  una memoria con la quale chiede di poter  modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione. In tal caso è previsto infatti il deposito di apposita memoria, sempre entro l’udienza di omologa della procedura, contenente l’indicazione dei nuovi termini con la documentazione che comprova la necessità della modifica, che dovrà essere integrata dal parere favorevole del commissario giudiziale. La proroga dei termini non può essere superiore a sei mesi.

Infine l’art. 9 prevede che il termine assegnato ai concordati con riserva, e quello previsto agli accordi di ristrutturazione in base al comma 7 dell’art. 182 bis L.F, può essere prorogato, su istanza del debitore da depositare prima della scadenza, fino a 90 giorni (anche se è pendente istanza di fallimento). L’istanza dovrà fare riferimento agli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria in corso e la proroga potrà (?) essere concessa dal  Tribunale  se basata su concreti e giustificati motivi, acquisito il parere del commissario giudiziale.

Consulta il testo integrale del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23Luciana Cipolla – l.cipolla@lascalaw.com

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