07.01.2014 Icon

Decreto ingiuntivo per la restituzione di quanto eseguito in forza di una sentenza poi riformata

Cass., 17 dicembre 2013, Sez. VI, n. 28167  (leggi la sentenza per esteso)

La restituzione di quanto corrisposto in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva poi riformata in grado di appello, può essere intimato dalla parte con decreto ingiuntivo.

È quanto statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 28167 del 17 dicembre 2013.

Secondo i giudici di legittimità, in tali ipotesi il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado sorge ai sensi dell’art. 336 c.p.c. per il solo fatto della riforma in sede di gravame, e può essere richiesto immediatamente, anche con un procedimento monitorio, trovando applicazione il principio “restituito ante omnia”.

Il Collegio, inoltre, qualificando come diritto soggettivo quello alla restituzione, in quanto volto a garantire all’interessato la possibilità di ottenere la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione riformata in appello, ha ritenuto che tale domanda debba prescindere dallo sviluppo del giudizio di impugnazione.

7 gennaio 2014

(Carmela Prencipe – c.prencipe@lascalaw.com)