03.07.2013 Icon

Decreto ingiuntivo da revocare se l’opponente eccepisce l’esistenza di una clausola compromissoria

Trib. Palermo, 14 marzo 2013 (leggi la sentenza per esteso)

Una recente pronuncia del Tribunale di Palermo (sentenza del 14 marzo 2013) ha affermato il principio secondo cui “il giudice, su eccezione di parte, è tenuto a revocare il decreto ingiuntivo se nel contratto esiste una clausola compromissoria. Tuttavia “senza la contestazione dell’opponente il provvedimento monitorio resta valido non essendo rilevabile d’ufficio l’irregolarità”.

La sentenza in commento interviene all’esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.  In particolare, la fattispecie in oggetto dell’esame del giudice siciliano ha, come scenario, la richiesta di ingiunzione per dei compensi relativi all’attività professionale svolta dalla ricorrente in favore dell’ingiunta. Quest’ultima opponeva tempestivamente il decreto eccependo, tra l’altro, in via preliminare, la presenza di una clausola compromissoria prevista nel disciplinare di incarico stipulato dalle parti. L’opponente formulava anche un’altra richiesta, in via gradata e nel merito, contestando la debenza delle somme richieste. Il Tribunale, all’esito della propria indagine, concentrata sul profilo della competenza, ha accolto la prima eccezione sollevata in via preliminare.

Ai fini dell’inquadramento della fattispecie de quo, si rammenta che, a mente dell’art. 808 c.p.c., la clausola compromissoria consiste in un accordo in virtù del quale le parti intendono affidare ad arbitri la risoluzione di tutte o determinate controversie future che possano tra loro insorgere in merito all’interpretazione o all’esecuzione del contratto, sottraendole così alla “giustizia ordinaria”.

Tale clausola non impedisce però che una parte, invece di promuovere l’arbitrato, sottoponga la lite all’autorità giudiziaria. Più in particolare, qualora la lite abbia ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nulla esclude la possibilità per una parte contraente di introdurre la domanda di ingiunzione con ricorso monitorio e nulla osta, per l’autorità giudiziaria, alla concessione di tale provvedimento.

Ora, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, confermato da ultimo con sentenza n. 5265/2011 della Corte di Cassazione, che viene richiamata dal Giudice palermitano nella sentenza in commento, l’improponibilità della domanda a causa della previsione di una clausola compromissoria non è rilevabile d’ufficio, ma soltanto su eccezione di parte tempestivamente proposta.

E’ dunque facoltà dell’intimato eccepire l’improponibilità del decreto per incompetenza dinanzi al giudice dell’opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria di nullità; d’altro canto, vertendo la causa su diritti disponibili, la parte interessata può anche rinunziare a detta eccezione, anche tacitamente ponendo in essere comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi del compromesso.

Pertanto, qualora la causa per la quale sia stata emessa ingiunzione sia devoluta alla competenza arbitrale e tale circostanza sia stata sollevata con eccezione tempestivamente formulata dalla parte, il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo dovrà dichiarare l’incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento monitorio e, conseguentemente, revocare il decreto opposto.

Venendo al caso de quo, era incontestato nonché documentalmente provato che le parti avevano stipulato un disciplinare di incarico, il quale prevedeva espressamente che tutte le controversie relative alla liquidazione del compensi – oggetto di lite nella fattispecie concreta  –  dovevano essere definite da un collegio arbitrale costituito da tre me membri.

Sulla scorta di tale ragionamento logico – giuridico, il Tribunale di Palermo ha ritenuto di revocare il decreto ingiuntivo opposto.

Va infine osservato che il principio elaborato dalla giurisprudenza, sotteso al caso de quo, è stato oramai recepito dal legislatore, il quale all’art. 819 – ter c.p.c., così come riformulato dal D.Lgs. n. 40/06, ha espressamente previsto che è onere del convenuto (o dell’attore opponente nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo) sollevare, in limine litis, con la prima difesa utile, l’eccezione di incompetenza del giudice, in ragione dell’accordo di arbitrato. La mancata proposizione tempestiva dell’eccezione esclude la competenza arbitrale, seppur limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio.

(Paolo Sobrini – p.sobrini@lascalaw.com)