Si è posto nuovamente all’attenzione della Corte Suprema il tema della decadenza in appello delle domande e delle eccezioni del primo grado non riproposte nel nuovo grado di giudizio.
In particolare, nel giudizio in oggetto la parte appellante, soccombente in primo grado, contestava all’appellata il fatto che non avesse riproposto, mediante appello incidentale, le proprie domande che erano state assorbite dalla pronuncia vittorosia.
La Corte di Cassazione, con la sua recente sentenza del 11.01.2017 n. 413, ha ribadito, però, il consolidato orientamento secondo cui la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni e le questioni che risultino superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ.
Walter Pirracchio – w.pirracchio@lascalaw.com
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