Cass., 24 ottobre 2012, Sez. I, n. 18191
Massima: “Il curatore conserva la posizione di terzietà verso i creditori del fallito e quelli della massa, così venendo legittimato a sollevare l’eccezione circa la certezza della data ex art. 2704 c.c. delle scritture private poste a fondamento delle domande relative allo stato passivo, ancorché all’epoca della dichiarazione di fallimento fosse pendente un contratto (nella specie, di leasing) rispetto al quale il giudice delegato aveva fissato al curatore stesso il termine per esercitare la facoltà di subentro ex art. 72 l.fall. e tale organo si fosse sciolto, nulla comunicando. Tale circostanza attiene invero non alle modalità comportamentali delle parti contraenti, bensì alla scrittura che ne consacra il contenuto: poiché il dato che render certa l’ anteriorità del documento deve essere obiettivo, dunque acclarato nella sua storicità e da provare a cura della parte, la citata pendenza non risulta sufficiente o rilevante.”