19.11.2019 Icon

Danni da caduta, quando il Comune non li paga

Il Comune non risponde dei danni da caduta se la realizzazione della strada pedonale è conforme alle normative di settore. L’astratta possibilità di realizzare un’opera migliore, e dunque più sicura, non conferisce al danneggiato il diritto al risarcimento.

Il caso di specie ha avuto ad oggetto l’azione per il risarcimento del danno proposta da una donna nei confronti di un Comune abruzzese. L’attrice, a seguito di una caduta occorsa su una strada pedonale, lamentava che il Comune non avesse utilizzato materiali idonei ed eseguito i lavori di realizzazione conformemente alle normative. La donna sosteneva che i materiali usati per la pavimentazione erano particolarmente sdrucciolevoli e che l’inclinazione della strada fosse eccessiva, in particolare la stessa affermava che la pendenza della strada era del 28% ed in base al d.p.r. n. 503 del 1996, avrebbe costituito una barriera architettonica per il cui superamento l’amministrazione comunale avrebbe dovuto prevedere la realizzazione di scale e non la pavimentazione in porfido e in travertino

Il Giudice di primo grado, così come successivamente la Corte d’Appello, tuttavia rigettava la domanda attorea sulla scorta della relazione del Consulente Tecnico nella quale, sebbene si evidenziava che il comune avrebbe potuto “fare meglio” nella realizzazione della strada, non si rilevavano difformità rispetto alle normative di sicurezza e di settore. Nei primi due gradi di giudizio la strada risultava quindi realizzata ad arte, con una pendenza consentita e con pavimentazione antisdrucciolevole.

La decisione veniva portata di fronte alla VI sezione della Corte di Cassazione ribadendo le lagnanze già proposte nei precedenti gradi di giudizio.

La suprema Corte nell’ordinanza in commento, muovendo dalle rilevazioni della perizia tecnica osservava tuttavia che se è vero che “sarebbe stato possibile” fare di più nella realizzazione della strada pedonale incriminata, altrettanto vero è che quanto fatto è conforme a quanto prescritto alle normative di settore. Per questi motivi la Cassazione rigettava la domanda della ricorrente attribuendo alla stessa la causa della caduta e sollevando il Comune da ogni responsabilità.

Per un ulteriore approfondimento, il tema è stato trattato anche in “Se cadi perché sei distratto è solo colpa tua“.

Cass., Sez. VI Civ. – 3, 12 novembre 2019, ordinanza n. 29302Emanuele Varenna – e.varenna@lascalaw.com

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