In data 18 febbraio 2020, l’European Securities and Markets Authority (“ESMA”) ha aggiornato le proprie Questions and Answers (“Q&A”) di attuazione della Direttiva 2014/65/UE (c.d. “MiFID II”) e del Regolamento (UE) n. 600/2014 (c.d. “MiFIR”) in materia di tutela degli investitori (di seguito, le “Q&A”).
Come precisato dall’ESMA, lo scopo delle Q&A è quello di promuovere approcci e pratiche di vigilanza comuni nell’applicazione della MiFID II e della MiFIR.
In particolare, l’aggiornamento in esame riguarda la corretta applicazione, in conformità a quanto previsto dalla MiFID II, dell’art. 44-bis della Direttiva (UE) 2019/879 (c.d. “Bank Recovery and Resolution Directive II” o “BRRD II”), riguardante la vendita ai clienti al dettaglio di passività ammissibili subordinate (c.d. “Subordinated Eligible Liabilities” o “SELs”).
L’art. 44-bis della BRRD II, infatti, ha introdotto nuovi requisiti e condizioni per la vendita ai clienti retail di SELs, inerenti alla valutazione di adeguatezza a norma dell’art. 25 della MiFID II e ai limiti di investimento in tali strumenti rispetto al portafoglio del cliente al dettaglio.
Pertanto, le Q&A in oggetto forniscono indicazioni pratiche per l’applicazione dell’art. 44-bis della BRRD II e dei requisiti della MiFID II richiamati dalla norma stessa.
Nel dettaglio, l’ESMA fornisce chiarimenti su:
- le vendite di SELs e la valutazione di adeguatezza dell’operazione a norma dell’art. 25 della MiFID II;
- l’applicazione dell’art. 44-bis della BRRD II limitatamente all’ipotesi in cui sia l’impresa che vende tali strumenti finanziari a proporre al cliente l’investimento;
- le informazioni che il venditore deve raccogliere dai clienti retail per conformarsi a quanto previsto dall’art. 44-bis, paragrafi 1 e 2, della BRRD II;
- il calcolo del limite del 10% del portafoglio di strumenti finanziari del cliente previsto per l’acquisto di SELs dall’art. 44-bis, paragrafo 1, lett. a), della BRRD II;
- l’ipotesi in cui un’operazione relativa a passività subordinate ammissibili è ritenuta inadeguata dall’impresa, a seguito della valutazione ex art. 25 della MiFID II, ma il cliente al dettaglio desidera procedere comunque;
- il monitoraggio del limite del 10% del portafoglio del cliente di cui sopra.
Infine, si segnala che la BRRD II entrerà in vigore il 28 dicembre 2020 e che, secondo tale Direttiva, gli Stati membri potranno introdurre alcune deroghe alla disciplina ivi prevista e, in particolare, ai paragrafi 5 e 6 dell’art. 44-bis.
Isabella Frisoni – i.frisoni@lascalaw.com
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