30.01.2015 Icon

Cubo di Rubik come marchio tridimensionale comunitario

Tribunale Ue, 25 novembre 2014, causa T-450/09 (leggi la sentenza)

Il Tribunale U.E. con la sentenza del 25 novembre 2014, nella causa T-450/09, ha stabilito la registrabilità della forma del famoso cubo di Rubik come marchio comunitario tridimensionale oltre che come brevetto. Secondo il giudice europeo, infatti, “dalla rappresentazione grafica non traspare alcuna particolare «soluzione tecnica» tale da impedirne la tutela come marchio”.

Bisogna anzitutto premettere che i diritti di privativa relativi al famoso “cubo di Rubik” (anche noto come “cubo magico”) celebre rompicapo inventato dal professore ungherese Erno Rubik nel 1974 e giocattolo più venduto della storia, sono gestiti da una società britannica, la Seven Towns, che nel 1999 ne ha ottenuto la registrazione come marchio comunitario tridimensionale.

ImmagineNel 2006, la Simba Toys, società tedesca che produce giocattoli, chiede all’UAMI l’annullamento del marchio tridimensionale. La richiesta si fondava sull’osservazione che la sua registrazione come marchio comportasse in ogni caso in una “soluzione tecnica” consistente nella sua capacità di rotazione, soluzione che poteva essere tutelata solo a titolo di brevetto e non altrimenti. L’UAMI ne respinse la domanda e quindi, la Simba Toys adì il Tribunale dell’Unione per l’annullamento della decisione dell’UAMI e dunque della registrazione.

Il Tue, però, ha respinto il ricorso. Anzitutto perché “le caratteristiche essenziali del marchio controverso sono, da un lato, il cubo in sé e, dall’altro, la struttura a griglia visibile su ciascuna delle sue facce. […] le linee nere spesse che fanno parte di tale struttura e che appaiono sulle tre rappresentazioni del cubo, disegnando una griglia al loro interno, non fanno alcuna allusione a una capacità di rotazione degli elementi individuali del cubo e dunque non assolvono alcuna funzione tecnica”.  Infatti, “la capacità di rotazione delle bande verticali e orizzontali non deriva né dalle linee nere né dalla struttura a griglia bensì da un «meccanismo interno al cubo» non visibile nelle rappresentazioni grafiche. Per cui la registrazione non può essere negata adducendo come motivazione che essa incorpora una funzione tecnica”.

Dall’altra parte, però, il Tribunale ha ridimensionato il “presunto monopolio” della Seven Towns chiarendo che “esso è limitato alla commercializzazione di puzzle a tre dimensioni con la forma di un cubo sulle cui facce sia apposta una struttura a griglia”. Di conseguenza, non riguarda dunque tutti i tipi di puzzle a tre dimensioni aventi una capacità di rotazione anche perché, sostenere una cosa del genere sarebbe impensabile poiché si creerebbe un’importante alterazione del mercato.

30 gennaio 2015Franco Pizzabiocca – f.pizzabiocca@lascalaw.com