28.03.2011 Icon

Criticità e un pizzico di smorfia napoletana sul ruolo e sulle responsabilità dell’Organismo di Vigilanza in relazione alle previsioni di cui alla normativa antiriciclaggio

In data 11 aprile 2000 un gruppo di eminenti giuristi [1] realizzò, presso l’Università di Macerata, una giornata di studio sulla rilevanza dei numeri nel diritto commerciale. Gli atti di tale giornata, pubblicati, a cura di Morera, Olivieri e Stella Richter, da Giuffré (ed. 2001), sono di estrema genialità e originalità (si va dalla forma giuridica del numero, al numero nel diritto degli intermediari finanziari, alle prime notazioni sul numero dei soci …). Gli atti si chiudono con un intervento di Umberto Morera (definito “semiserio” dall’autore), sui numeri nella smorfia. Scopriamo, ad esempio, che, secondo la smorfia napoletana, azienda fa 25, imprenditore 75, consorzio 24, artigiano 60, agente di commercio 2  e tantissimi altri spunti straordinari.

Certo, se oggi si riaffrontasse il tema, non si potrebbe fare a meno di considerare la singolare coincidenza di numerazione (231) fra la legge sulla responsabilità da reato degli enti (d. lgs. 231-2001) e la legge antiriciclaggio (d. lgs. 231-2007). La singolarità si rafforza, se si considera che l’art. 52 della legge antiriciclaggio attribuisce doveri informativi di tutto rispetto al Collegio Sindacale, nonché agli altri (… numerosi…) controllori aziendali, fra cui l’Organismo di Vigilanza. Come noto, infatti, il Collegio Sindacale è già tenuto a precisi compiti, in parte analoghi, in base al disposto di cui all’art. 52 del TUB e al 152 del TUF.

Coincidenza di numerazione a parte, l’interrelazione fra la legge sulla responsabilità da reato degli enti e la normativa antiriciclaggio è di tutta evidenza e si manifesta in maniera dirompente a proposito dei doveri previsti in capo all’Organismo di Vigilanza, in relazione alle ipotesi dei reati-presupposto di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Il contributo allegato, scritto in occasione di un recente convegno, sviluppa il tema di tale interdipendenza e tende ad illustrare i compiti dell’Organismo di Vigilanza in base al disposto di cui all’art. 25 septies del d. lgs. 231-2001, nonché le peculiari responsabilità previste dall’art. 52 del d. lgs.. 231-2007, con particolare riferimento al tema delle responsabilità penali, posto che questa è la novità legislativa di maggior rilievo. Va da sé che, oltre a tali responsabilità, permane, in astratto, la possibilità di configurare, qualora ne ricorrano i presupposti, le tradizionali responsabilità di tipo civilistico nell’ipotesi in cui risulti conclamata una eventuale negligenza dell’Organismo da cui derivi un danno risarcibile alla Società. Dal punto di vista pratico, peraltro, questa ipotesi, mi pare un  rischio ragionevolmente remoto.

 

(Ermanno Cappa – e.cappa@lascalaw.com)



[1] Nell’ordine di pubblicazione dei contributi: Olivieri, Figà-Talamanca, Inzitari, Ferri jr., Niutta,  Stella Richter jr., Perone, Salomone, Berionne, Spolidoro, Morera