03.03.2021 Icon

Crediti sorti in corso di fallimento e domande ultratardive: un anno e niente più

La Cassazione torna ad esprimersi sulla questione del termine per insinuare al passivo i crediti sorti dopo l’apertura del fallimento e per proporre domanda di ammissione in via ultratardiva.

Il tema è sempre attuale: un creditore è o non è soggetto a termini decadenziali per proporre domanda di ammissione in via ultratardiva?

Della questione se ne sono occupate a più riprese sia i giudici di merito che quelli di legittimità, senza, tuttavia, mai arrivare ad un punto.

Nella sentenza in commento oggi, la Suprema Corte riordina le carte, precisando – si spera definitivamente – cosa ne pensa a riguardo.

Una rapida carrellata dei fatti del giudizio: un creditore propone ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, dopo aver visto il rigettata (anche nel giudizio di opposizione) la propria domanda di ammissione proposta in via ultratardiva, non avendo ricevuto la comunicazione ex art. 92 l.f. ed essendo il proprio credito sorto dopo l’apertura del fallimento.

Secondo il creditore, in un caso così delineato, non troverebbe applicazione alcun termine decadenziale.

Di altra opinione è, invece, la Suprema Corte (che comunque ammette di aver in passato aderito a tale ricostruzione).

I Giudici, pur riconoscendo che l’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare non è soggetta al termine annuale di cui all’articolo 101 l.f., ritengono non ammissibile non delineare alcun perimetro temporale, ai fini della loro insinuazione.

Parimenti, non può ammettersi che un creditore ultatardivo non soggiaccia ad alcun termine, dopo essere venuto a conoscenza del fallimento.

Secondo la Suprema corte, il limite temporale sarebbe “da individuarsi – in coerenza e armonia con l’intero sistema di insinuazione e anche considerando i principi costituzionali di parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost. e del diritto di azione in giudizio di cui all’art. 24 Cost.”

Se, in generale, i creditori hanno a disposizione un anno dall’esecutività del primo stato passivo, parimenti le domande ultratardive dovranno essere presentate “nel termine di 1 anno […] decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare dalla maturazione del credito“.

In soldoni, anche questi particolari creditori avranno a disposizione, come gli altri, un anno per insinuarsi allo stato passivo, a partire da quando sorge il credito o da quanto si viene a conoscenza dell’apertura del fallimento.

Cass., Sez. VI, 02 febbraio 2021, n. 2308Sacha Loforese – s.loforese@lascalaw.com

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