Torniamo oggi ad occuparci di una tematica fondamentale per i creditori in questo periodo di crisi economica: i riparti fallimentari.
Come noto, l’art. 83, comma 3, del decreto Cura Italia n. 18/2020 ha previsto alcune ipotesi di esclusione della sospensione straordinaria dei termini (sospensione operante dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020) e in particolare prevede che la stessa non operi in “tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”.
La disposizione trova applicazione anche alla fase di ripartizione dell’attivo fallimentare, lasciando ai Tribunali ampia discrezionalità in merito alla indifferibilità o meno della ripartizione delle somme.
Così, alcuni Tribunali non hanno riconosciuto natura urgente alla fase di ripartizione, mentre molti altri hanno ritenuto che la mancata ripartizione delle somme potesse produrre un grave pregiudizio ai creditori.
Il provvedimento del Tribunale di Forlì oggi in esame ha dichiarato l’urgenza del riparto fallimentare ai sensi dell’art. 83 del decreto Cura Italia, avvertendo i creditori che potranno proporre reclamo contro il progetto di riparto nelle forme di cui all’art. 36 l.f. entro il termine di quindici giorni, che non subirà alcuna sospensione.
Il provvedimento conferma, quindi, l’importanza fondamentale del riparto per il ceto creditorio.
Ad avviso del Giudice Delegato, infatti, la sospensione della ripartizione e il conseguente blocco dei pagamenti potrebbe produrre un grave pregiudizio alle parti. In tal modo non verrebbe garantita la tempestività dei pagamenti, fondamentale in un periodo di crisi di liquidità dovuto al lungo blocco delle attività e in vista di una faticosa ripartenza.
Tribunale di Forlì, 1 aprile 2020
Lodovico Dell’Oro – l.delloro@lascalaw.com
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