15.09.2020 Icon

Covid-19: negato lo sfratto intimato nei confronti del conduttore incolpevole

Non va accolta l’istanza di sfratto per morosità proposta dal locatore di un immobile ad uso abitativo laddove il conduttore, posto in cassa integrazione dal datore di lavoro, non abbia potuto far fronte al pagamento del canone di locazione a causa del ritardo dell’Inps nell’erogazione del contributo.

È quanto precisato dalla Sesta Sezione Civile del Tribunale di Roma in una recentissima ordinanza.

Nel caso di specie il locatore aveva cumulativamente proposto le azioni di licenza per finita locazione e di sfratto per morosità ai danni di una signora che non aveva versato il canone di locazione nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020. Quest’ultima, nel costituirsi in giudizio, non aveva negato la morosità ma aveva eccepito di non aver potuto ottemperare al proprio onere di pagamento durante i mesi di lockdown a causa del ritardo dell’Inps nel corrisponderle il contributo.

La donna aveva altresì esposto di avere due bambini di nove e otto anni, di aver sempre versato regolarmente il canone, di avere tutta l’intenzione di riprendere i regolari pagamenti non appena l’Inps avesse disposto il pagamento della cassa integrazione e di non aver potuto usufruire del contributo comunale previsto per le locazioni ad uso abitativo data la natura transitoria del suo contratto.

Ebbene, secondo il Tribunale di Roma il perdurare dell’emergenza richiede estrema prudenza nel valutare l’inadempimento e la conseguente richiesta di concessione dell’ordinanza di rilascio dell’immobile che, va negata, laddove, come nel caso di specie, sussistono gravi ragioni.

Insomma, per usare le parole di David Foster Wallance, ci vuole un grande coraggio per dimostrarsi deboli, però, talvolta, è proprio la fragilità a salvarci.

Trib. Roma, Sez. VI, Ord., 28 agosto 2020 n. 15903Federica Vitucci – f.vitucci@lascalaw.com

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