18.10.2019 Icon

Costo del finanziamento: istruzioni per l’uso

Il Foro meneghino, in una recente pronuncia, ribadendo la funzione informativa sottesa all’indice sintetico di costo (ISC), nonché la conseguente insuscettibilità di tale parametro ad inficiare la validità della pattuizione contrattuale, ha inteso soffermarsi sull’applicabilità della disciplina inerente il credito al consumo.

In ispecie, il Tribunale ha ritenuto essenziale operare un doveroso distinguo tra il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) e l’ISC, onde chiarire la riferibilità al rapporto negoziale contestato dei due diversi parametri, in ragione del differente ambito normativo cui gli stessi afferiscono. Difatti, mentre il TAEG è un indice del costo globale del finanziamento introdotto dalla Legge n. 142/1992 da applicarsi ai finanziamenti concessi alle sole persone fisiche, di converso l’ISC è disciplinato dalle disposizioni dettate dalla Banca d’Italia in materia di trasparenza bancaria, così come previsto dall’art. 9 di cui alla delibera Cicr del 04.03.2003. In particolare, questo indice non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione contrattuale, ma assolve una funzione meramente informativa. E, in forza di tale precisazione, il Tribunale di Milano specifica che: “l’erronea indicazione dell’ISC non può comportare la nullità della clausola relativa agli interessi, con applicazione di un tasso sostitutivo, in quanto essa non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito”. Pertanto, ad avviso del Giudice milanese, l’errata indicazione dell’indice sintetico di costo, non comporta le conseguenze sanzionatorie di cui all’art. 117 TUB, invocate da controparte.

A fronte della suesposta differenza tra ISC e TAEG, la decisione in commento prosegue nel verificare la possibilità di attribuire alla parte finanziata la qualifica di consumatore, esclusa nel caso di specie. Segnatamente, il Magistrato osserva che: “non potrebbe venire in applicazione nella fattispecie in esame la disciplina del credito al consumo, atteso che gli attori non sono consumatori. Ed invero l’art. 121 comma 4 lett. a) T.U.B., nel testo vigente sino al 18.9.10, stabiliva che sono esclusi dal credito al consumo i finanziamenti inferiori al limite minimo e superiori al limite massimo stabiliti con delibera CICR; non essendo stata tale delibera adottata, valgono i limiti di cui all’art. 18 comma 3 L. n. 142/92, per l’ultrattività prevista dal T.U.B., e quindi il limite minimo di lire 300.000 (euro 154,94) e massimo di lire 60.000.000 (euro 30.987,41)”. Posto che la somma finanziata ammontava ad Euro 500.000,00, è indiscussa l’inapplicabilità della normativa di cui al credito al consumo. Non solo. L’adito giudicante prosegue poi chiarendo che, in ogni caso, sarebbe inapplicabile la norma di cui all’art. 125 bis TUB, da una parte, perché inerente la disciplina consumeristica, e dall’altra parte, in quanto vigente successivamente alla stipula del contratto oggetto di contestazione.

Tali considerazioni comportano, dunque, l’impossibilità di attribuire l’invalidità del contratto sostenendo indistintamente la difformità di due parametri che, a ben vedere, non possono essere assimilati, né confusi, in ragione del diverso ambito normativo e regolamentare cui l’uno e l’altro si riferiscono. Confondere ISC e TAEG si tradurrebbe, infatti, in una fuorviante lettura delle prescrizioni di legge nonché nell’applicazione di conseguenze sanzionatorie scorrette, come accaduto nel caso di specie.

Il che ha condotto il Magistrato a concludere per l’infondatezza delle domande attoree, integralmente rigettate, con contestuale condanna alla refusione delle spese di lite in favore della Banca.

Tribunale di Milano, sentenza del 01 ottobre 2019, n. 8784Diana Paola Franchetti – d.franchetti@lascalaw.com

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