Una recente pronuncia di merito ha confermato l’orientamento della Suprema Corte (in precedenza commentato in questa rivista, Cass. Civ., Sez. I, 6-6-2016, n. 11578) per cui, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998, è sufficiente che l’intermediario riferisca di avere rivolto le avvertenze al cliente, senza necessità di indicare quali siano le informazioni specificamente ricevute.
La Corte, investita del gravame da parte di un intermediario finanziario, dopo avere esaminato la motivazione assunta dal Giudice di prime cure – che aveva ritenuto sussistente l’inadempimento informativo in ragione della mancata indicazione specifica delle ragioni di “non adeguatezza” dell’investimento in titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica Argentina – ha ritenuto fondata l’impugnazione proposta e riformato la sentenza sulla scorta dei seguenti presupposti.
Il Collegio osserva, in via preliminare, che: “[omissis] come recentemente affermato da autorevole giurisprudenza della Suprema Corte, si è ritenuto che la sottoscrizione da parte dell’investitore della clausola contenuta nel modulo d’ordine, contenente la segnalazione di inadeguatezza dell’operazione è idonea a far presumere che sia stato assolto l’obbligo di informazione (riguardante tale inadeguatezza) previsto in capo agli intermediari dal 3° comma dell’art. 29 del regolamento Consob n° 11522/1998”.
Inoltre, richiamando espressamente la pronuncia della Suprema Corte, la Corte d’Appello ha ricordato quali obblighi sorgano a carico dell’intermediario finanziario in forza dell’art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998: “Tale norma impone dunque in capo all’intermediario finanziario tre distinti ordini di obblighi consistenti: 1) nel valutare l’operazione richiesta (se dunque essa sia adeguata per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione); 2) nel fornire all’investitore le dettagliate spiegazioni e ragioni che, sotto gli indicati profili (tipologia, oggetto, frequenza e dimensione), sconsigliano l’esecuzione dell’operazione; 3) nell’acquisire l’ordine “…in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute” ”.
Con riferimento all’elemento della forma la sentenza di merito ha inoltre ribadito l’insegnamento per cui: “[omissis] il richiamo, fatto dall’art. 29 in esame, all’ordine scritto, va riferito all’an delle avvertenza – ovverosia alla circostanza che queste siano state in concreto fornite all’investitore – e non anche al contenuto di queste ultime, come ben si evince sia dal lato letterale che dalla ratio medesima”.
Come evidente, quindi, anche nel panorama della Giurisprudenza di merito, si fa largo il principio secondo cui “l’indicazione dell’adempimento della banca circa l’aver avvertito il cliente soddisfa le esigenza, di natura probatoria tesa ad integrare la prova (presuntiva) dell’esistenza dell’avvertimento di inadeguatezza”.
Corte d’Appello di Roma, 13 gennaio 2017, n. 179 (leggi la sentenza)
Carlo Giambalvo Zilli – c.zilli@lascalaw.com
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