28.11.2017 Icon

Corte di Cassazione: copie autentiche in attesa del PCT

La Corte di Cassazione, con sentenza depositata il 9 novembre 2017, ha dichiarato in via preliminare la improcedibilità del ricorso degli esecutati (ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.) a causa del mancato deposito della copia autentica della sentenza e della relazione di notificazione.

Nel caso di specie, il deposito della mera copia della sentenza notificata dalla controparte, comunque recante l’attestazione di conformità del difensore dei ricorrenti, non è bastato a soddisfare le condizioni di legge.

Infatti, fintanto che il Processo Civile Telematico non sarà attivato anche presso la Corte di Cassazione, il professionista, che ha l’onere di produrre la copia conforme all’originale del provvedimento impugnato, qualora non abbia la disponibilità della copia con attestazione di conformità rilasciata dalla cancelleria, deve estrarre una copia analogica dell’originale digitale presente nel fascicolo informatico e attestare con la propria sottoscrizione autografa la conformità dell’una all’altro, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012.

Tale onere permane, infatti, anche qualora l’originale sia stato formato digitalmente essendosi il giudizio di merito svolto nelle forme del Processo Civile Telematico.

Secondo la Corte l’onere imposto dall’art. 369 c.p.c. deve essere adempiuto mediante il deposito di una copia cartacea della sentenza impugnata, confermata dallo stesso difensore del ricorrente come conforme all’originale digitale presente nel fascicolo informatico.

Pertanto, qualora la sentenza che si intende impugnare venga notificata al ricorrente a mezzo PEC, l’attestazione di conformità dovrà comunque essere apposta sulla copia analogica tratta dall’originale contenuto nel fascicolo informatico e non sulla copia notificata telematicamente eventualmente notificato con modalità telematiche.

Cass., Sez. III Civile, 9 novembre 2017, n. 26520Vania Aulicino – v.aulicino@lascalaw.com

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