26.07.2012 Icon

Controllo giudiziale sull’ammissibilita’ della domanda di concordato preventivo

Tribunale di Udine, 18 maggio 2012Massima non ufficiale: “al Tribunale è affidato un controllo di legalità che si estende non solo alla completezza e regolarità della documentazione allegata al ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, ma anche alla ragionevolezza e completezza della relazione dell’esperto attestatore di cui all’art. 161, comma 3, l.f.. È, dunque, dichiarata inammissibile la domanda di concordato presentata dal debitore che  preveda il pagamento parziale dei creditori ipotecari,  in mancanza della relazione giurata del professionista di cui all’art. 160, comma 2, l.f.. Del pari deve essere dichiarata inammissibile la domanda nel caso in cui la relazione del professionista – che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano proposto dal debitore per la ristrutturazione dei debiti – risulti insufficientemente motivata con riguardo alla fattibilità e alla tempistica del piano con  riferimento ai valori esposti”

(leggi sentenza per esteso)