Con la stipulazione del contratto preliminare di compravendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi, atteso che è sempre il contratto definitivo a produrre l’effetto traslativo reale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 5211 del 2016, II sezione civile, motiva questa conclusione considerando che la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, in quanto esercitata nel proprio interesse, ma alieno nomine, in assenza dell’animus possidendi, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem, salvo la dimostrazione di un’intervenuta interversio possessionis nei modi previsti dall’art. 1141 c.c..
In conclusione, se le parti si sono limitate a stipulare un mero contratto preliminare, la consegna del bene al promissario acquirente non determina l’acquisto del possesso, bensì della mera detenzione. Conseguentemente, in mancanza della prova di una sopravvenuta interversione del possesso, non è possibile per il promissario acquirente acquistare il diritto reale sul bene tramite l’usucapione.
Cass., Sez. II, 16 marzo 2016, n. 5211 (leggi la sentenza)
Giovanni Davide Bertoli – g.bertoli@lascalaw.com